La vicenda. Nel 2008 la società beta conveniva in giudizio la società gamma e il Condominio. La società beta esponendo di essere proprietaria di un immobile, destinato ad attività commerciale e magazzino, sottostante a un giardino del convenuto nonché a un parcheggio che riteneva, erroneamente, essere di proprietà della società evocata in lite.
Allegava di aver subito infiltrazioni con conseguenti danni di cui chiedeva il ristoro. La società gamma si costituiva facendo presente di non essere più proprietaria di immobili in loco, ma solo conduttrice di alcune porzioni immobiliari ricevute in locazione; e chiamava in causa i locatori, in quanto, con dichiarazione del marzo 2003, si erano impegnati con la società in questione ad eseguire, appositi lavori di riparazione, garantendo l'esonero da responsabilità della convenuta per futuri episodi pregiudizievoli.
Inoltre, le infiltrazioni ancora residue, dopo i lavori posti in essere all'esito dell'impegno del 2003, dovevano ritenersi provenissero solo dall'area condominiale.Il condominio si costituiva affermando che le infiltrazioni erano frutto di un caso fortuito, ovvero un maltempo eccezionale.
In primo grado, il tribunale accoglieva la domanda nei confronti della convenuta (Società Gamma), quale conduttrice, e del Condominio.
I soccombenti venivano condannati all'esecuzione dei necessari lavori di ripristino e impermeabilizzazione sia del lastrico che delle aiuole condominiali, da cui provenivano le infiltrazioni, nonché al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni.
In secondo grado, i giudici di merito confermavano la pronuncia del tribunale. Avverso questa pronuncia, la società gamma ha proposto ricorso in cassazione.
Il ragionamento della Corte di Cassazione. A giudizio degli ermellini, secondo gli orientamenti della giurisprudenza, la responsabilità prevista dagli artt. 2051, cod. civ., implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo.
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