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Case popolari ed intossicazione derivante da omessa manutenzione della canna fumaria. E' responsabile l'amministratore di condominio o il dirigente?

Intossicazione per omessa manutenzione della canna fumaria. Chi ne risponde?
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo 

L'amministratore del condominio di case popolari non risponde di lesioni colpose per l'intossicazione da ossido di carbonio della canna fumaria di un appartamento, se all'interno dell'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) è prevista un'apposita area tecnica munita di un proprio dirigente, al quale è demandata la manutenzione del patrimonio immobiliare dell'azienda.

È quanto stabilito dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 1647 dell'11 aprile 2013, che ha assolto l'amministratore di condominio dall'accusa di lesioni colpose in ordine alle conseguenze dannose legate all'omessa manutenzione di una canna fumaria.

Il fatto. All'amministratore di condominio e direttore dell'ATER locale viene contestato il reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p., per violazione dell'ordinaria diligenza e degli obblighi di garanzia in ordine alla manutenzione di una canna fumaria, con conseguente responsabilità per le lesioni da intossicazione patite dagli abitanti del relativo appartamento.

Secondo l'accusa, in particolare, l'amministratore, per negligenza, imperizia ed imprudenza, ometteva di munire il comignolo della canna fumaria di sistemi adatti a consentire un normale deflusso dei fumi e ad impedire la nidificazione di animali, nonché di effettuare operazioni periodiche di controllo e pulizia della canna medesima.

La decisione del Corte. I giudici di legittimità, confermando la decisione di merito, hanno assolto l'amministratore dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, considerato che:

  • nell'ambito della struttura organizzativa dell'ATER sussisteva una apposita area tecnica munita di proprio dirigente, con annessa capacità di spesa, cui era stata demandata con apposita delega la manutenzione ordinaria del patrimonio immobile dell'azienda, ivi compresa la manutenzione periodica della canna fumaria dei singoli appartamenti;
  • la persona terza (ossia il tecnico incaricato della manutenzione della caldaia termica installata nell'appartamento in questione) aveva mendacemente attestato di aver effettuato la manutenzione della canna fumaria, in riferimento alla regolarità dei fumi emessi dalla caldaia medesima, manutenzione, in realtà, mai effettuata;
  • che i proprietari dell'appartamento non avevano mai segnalato all'amministratore la irregolare emissione dei fumi o il mancato intervento di manutenzione della canna fumaria.

Alla luce di tali considerazioni, secondo la Corte, va esclusa la sussistenza della colpa nella condotta dell'amministratore in relazione alla determinazione delle lesioni lamentate.

Quando l'amministratore è responsabile? La sentenza in esame s'inserisce nell'ampio panorama di pronunce che affrontano il tema dei reati omissivi impropri ed offre lo spunto per alcune rapidissime riflessioni riguardo la posizione di garanzia riconducibile all'amministratore di condominio e i conseguenti obblighi di sorveglianza e controllo ad esso spettanti rispetto agli interessi e all'incolumità dei singoli condomini.

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In termini generali, l'amministratore di condominio è titolare di una posizione di garanzia in relazione alla conservazione delle parti comuni dello stabile, in quanto ha l'obbligo giuridico di intervenire a tutela delle parti predette, indipendentemente dalla provenienza del pericolo (Cass. pen., n. 39959/2009).

La giurisprudenza è costante nel ritenere l'amministratore penalmente responsabile anche in tutti quei casi in cui non si attivi con la necessaria urgenza per rimuovere situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone.

La violazione degli obblighi anzidetti può essere fonte di responsabilità penale ai sensi dell'art. 40 c.p., secondo cui «non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo».

La condanna penale, tuttavia, scatta soltanto se è accertato in concreto che la condotta omissiva sia stata condizione necessaria dell'evento lesivo. In particolare, occorre procedere a un duplice accertamento:

  1. individuare la condotta in concreto esigibile in relazione alla posizione di g aranzia del sogg etto;
  2. accertare il nesso di causalità tra omissione ed evento, secondo il criterio dell' "alto o elevato grado di credibilità razionale" o "probabilità logica" (Cass. civ. SS.UU. n. 30328/2002 "Sentenza Francese").

Nel caso di specie difetta l'elemento della colpa nella condotta tenuta dall'amministratore e, ancor prima, la posizione di garanzia in capo all'amministratore stesso, considerato che le attività di manutenzione e controllo della canna fumaria erano state demandate ad altro soggetto, appositamente individuato.

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Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. Ili Penale, 27 febbraio -11 aprile 2013, n. 16471
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