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Se la canna fumaria provoca immissioni intollerabili se ne può chiedere l'immediata rimozione

Canna fumaria: sull'intollerabilità delle immissioni decide il giudice di merito.
Avv. Alessandro Gallucci 

La norma che disciplina le conseguenze nel caso di così dette immissioni intollerabili è l’art. 844 c.c. che recita:

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.

Si tratta di una materia in cui la prova della intollerabilità è sicuramente difficile. Per quanto concerne, ad esempio, le immissioni rumorose in giurisprudenza è stato affermato che non avendo il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose carattere assoluto, ma essendo esso relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, spetta al giudice del merito sia accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e l'individuazione degli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della normale tollerabilità”(ex multis Cass. n. 3438/10).

La domanda tesa a far cessare la violazione può essere avanzata da chiunque vi abbia interesse direttamente contro l’autore dell’asserita violazione delle norme.

La legge, al fianco della tutela così detta inibitoria (quella prevista dall’art. 844 c.c.), prevede la tutela risarcitoria, vale a dire la reintegrazione del patrimonio del danneggiato a seguito del torto subito.

Quanto al giudice competente a decidere su queste controversie, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 7 c.p.c., è stato affermato che “ la riserva di competenza per materia nel settore delle immissioni in favore del Giudice di Pace deve, dunque, ritenersi comprensiva di tutte le controversie che attengono ai rapporti tra proprietari di immobili adibiti a civile abitazione nelle quali si lamentino immissioni e propagazioni di esalazioni, rumori, ed ogni altro genere di fonti "inquinanti" nel senso più lato del termine idonee a turbare il godimento della proprietà ed, in genere, i rapporti di vicinato.

La materia così definita comprende in sé tanto le domande tendenti ad ottenere la cessazione del comportamento ritenuto intollerabile quanto le domande tendenti ad ottenere il risarcimento del danno causato dalla lesione del diritto vantato, sia che si tratti del diritto reale di proprietà sia che si tratti di diritti della persona, quale quello all'integrità della salute” (tra le altre, così, Trib. di Roma 19 maggio 2004).

A queste considerazioni s’è attenuta la Cassazione in una causa avente ad oggetto la richiesta di rimozione di una canna fumaria che causava, a dire degli attori, immissioni intollerabili di fumi nella loro abitazione.

I ricorrenti in Cassazione, convenuti nel giudizio di merito, chiedevano la riforma della sentenza di secondo grado in quanto, a loro dire, nessuna immissione intollerabile poteva essere imputata alla loro canna fumaria.

Gli ermellini, nel rigettare il ricorso, hanno specificato che tale motivazione del ricorso “ è generica ed attiene, comunque, ad una valutazione, sul supermento del limite di normale tollerabilità delle immissioni, riservata al giudice di merito, a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici ed errori di diritto, come avvenuto nella specie.

Il giudice di appello ha dato conto, infatti, sulla base della C.T.U., che la prossimità della canna fumaria all’appartamento degli attori (distante appena tre metri e mezzo) e l’uso della canna fumaria per il riscaldamento domestico e per la cottura dei cibi, comportava il superamento di tale limite, non rilevando che, in occasione dell’esperimento peritale, non fossero state constatate immissioni di fumo a causa della mancanza di vento” (Cass. 6 settembre 2011 n. 18262).

Come dire: sull’intollerabilità delle immissioni decide il giudice di merito e se lo fa logicamente la Cassazione non può metterci naso.

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