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Divieto scarico dei fumi in facciata: al via le nuove norme

Canna fumaria con sbocco sopra il tetto dell'edificio, le novità inserite nel Decreto Crescita.
Ivan Meo 

Tra le novità inserite nel Decreto Crescita bis, vi è la disposizione che riscrive la norma di cui al comma 9 dell'art. 5 del D.P.R. 412/1993, relativa all'obbligo, per gli impianti termici siti nei condomini, di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

Su quasi tutto il territorio nazionale i regolamenti di igiene edilizia vietano lo scarico a parete. Una norma specifica, la UNI 7129, disciplina le distanze minime di rispetto da finestre, balconi e aperture di ventilazione, per il posizionamento dei terminali di tiraggio.

Tale norma è richiamata nella disposizione del recente Decreto Crescita bis che riscrive l'art. 5 del D.P.R. 412/1993 ed in particolare il comma 9 relativo all'obbligo, per gli impianti termici siti nei condomini, di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

In ambito condominiale si parlerà principalmente di canna fumaria, così definita perché smaltisce i fumi provenienti da più apparecchi posti su più piani. La normativa tecnica la suddivide in tre parti specifiche:

  • canale da fumo: è il condotto o l'elemento di collegamento tra il generatore di calore e la canna fumaria per l'evacuazione dei prodotti della combustione;
  • canna fumaria o camino: è la parte verticale che si protrae fino al tetto dell'edificio;.

    Il camino in genere fa capo ad una singola unità immobiliare; la canna fumaria, invece, tipica dei condomini, raccoglie i fumi di scarico delle varie unità immobiliari dotate di impianti termoautonomi.

  • comignolo: è la parte terminale della canna fumaria, verso l'alto.

Nello specifico, i casi per i quali è previsto, secondo le disposizioni della norma, lo scarico dei fumi sopra il tetto, sono i seguenti:

  • nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari;
  • ristrutturazioni di impianti termici centralizzati;
  • ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio;
  • trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali;
  • impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.

Tali disposizioni possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali qualora si adottino generatori di calore a gas a condensazione o che, per i valori di emissioni dei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante e con prestazioni energetiche conformi ad almeno una delle seguenti norme tecniche: UNI EN 297; UNI EN 483, UNI EN 15502.

Sono eccezioni previste dalla norma anche:

  • le singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
  • nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.

Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari".

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