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È legittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base del preventivo purché approvato dall'assemblea

L'amministratore può chiedere ed ottenere il decreto ingiuntivo sulla base dello stato di ripartizione approvato dall'assemblea.
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di condominio negli edifici, l'art. 63 delle diposizioni di attuazione del codice civile, nello specificare che l'amministratore può chiedere ed ottenere decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sulla base dello stato di ripartizione approvato dall'assemblea, non fa riferimento al preventivo oppure al rendiconto consuntivo.

Ne deriva che, fintanto che il primo non sia stato sostituito dal secondo, il decreto può fondarsi sul preventivo di spesa e sul relativo piano di riparto approvati dall'assemblea condominiale.

La Corte di Cassazione si è occupata sovente della questione, ossia dei documenti sui quali si deve fondare la richiesta di decreto ingiuntivo per il pagamento degli oneri condominiali.

Come sempre nel leggere e valutare i principi espressi nelle pronunce della Suprema Corte per poi riportarli a sostegno d'un assunto il loro essere recente è buon elemento, ma non l'unico.

Coì, non badando alla data, ma al contenuto, merita menzione la sentenza n. 28517 del 20 dicembre 2013 che si pronuncia sull'argomento del nostro approfondimento.

Col citato provvedimento, la Corte nomofilattica si è soffermata sulla materia delle azioni monitorie contro i condomini morosi in mancanza di un piano di ripartizione consuntivo approvato ribadendo quanto già affermato qualche anno orsono (cfr. Cass. 29 settembre 2008 n. 24299).

Ricorso per decreto ingiuntivo contro condòmino moroso

È lo spauracchio di tantissimi condomini. Nelle sue regole generali il ricorso per decreto ingiuntivo è regolato dagli art. 633 e ss. del codice di procedura civile.

Il decreto è emesso al termine di un'azione (detta monitoria) caratterizzata dall'assenza di contraddittorio (il decreto infatti è emesso senza che il debitore, almeno inizialmente, possa essere chiamato a controbattere).

Condomino moroso. La delibera di riparto spese legittima il decreto ingiuntivo?

Proprio per queste sue caratteristiche non tutti i crediti vantati possono essere riscossi chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo.

Si dice che, per ottenere un decreto, il credito debba essere:

  • certo (vale a dire non in contestazione tra le parti);
  • liquido (ossia determinato nel suo ammontare o comunque facilmente determinabile);
  • esigibile (ossia scaduto).

La notificazione deve essere eseguita entro 60 giorni dal deposito del decreto ingiuntivo in cancelleria, pena la decadenza del decreto stesso.

La legge specifica che contro il decreto può essere proposta opposizione (si pensi al caso in cui il debitore ha pagato oppure ha pagato parzialmente) entro 40 giorni dalla sua notificazione.

Il decreto che non viene contestati entro questo termine diviene definitivo e gli può essere apposta la formula esecutiva che consente d'iniziare l'azione di esecuzione forzata se il debitore non ha ancora adempiuto spontaneamente.

Provvisoria esecutività

Al ricorrere di determinate circostanze la legge consente di apporre la formula esecutiva in via provvisoria. Ciò è consentito quando il credito è fondato su specifici documenti.

Si pensi agli atti notarili, alle cambiali e, nel caso del condominio, alle delibere ed agli stati di ripartizione delle spese. In tal senso è chiarissimo l'art. 63, primo comma, disp. att. c.c. che recita:

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.

Documenti su cui fondare la richiesta

La legge, dicevamo in principio, non specifica se il decreto, per essere emesso, dev'essere fondato sul rendiconto consuntivo di gestione.

La Corte di Cassazione ha, più volte e sempre (cfr. Cass. 20 dicembre 2013 n. 28517), risposto negativamente: il decreto ingiuntivo condominiale può essere emesso anche sulla base del preventivo (con relativo piano di riparto necessario per ottenere la provvisoria esecutività) e, aggiungiamo noi, sulla base di ogni deliberazione di spesa deliberata e ripartita dall'assemblea.

Mancanza di piano di riparto della spesa: conseguenze

Sovente accade che l'assemblea condominiale approvi una spesa, ma non il piano della sua ripartizione tra condòmini.

Succede quando i preventivi delle imprese sono aperti direttamente in sede di riunione oppure quando è l'assemblea al momento decide di stanziare delle somme per determinate opere e/o interventi oggetto di discussione.

Come specificato in precedenza, l'art. 63, primo comma, disp. att. c.c. richiede per l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo l'allegazione agli atti del piano di ripartizione della spesa.

La sua mancanza frustra la possibilità di agire in via monitoria?

Al quesito ha sempre risposto la Corte di legittimità affermando che . il verbale di assemblea condominiale, contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni, ovvero come nel caso di specie, la delibera di approvazione del "preventivo" di spese straordinarie, costituisce dunque prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario al solo fine di ottenere la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. (Cass. n. 15017/2000). (Cass. 28 aprile 2017 n. 10621).

La maggiore efficacia della provvisoria esecutività sta nel fatto che una volta notificato il decreto, unitamente al precetto, trascorsi dieci giorni dalla ricezione è possibile, nonostante sia pendente il termine per l'opposizione e magari anche se questa è proposta, procedere ad esecuzione (salvo il caso di revoca della provvisoria esecutività).

Il decreto sprovvisto di formula esecutiva non consente una così celere esazione forzosa, dovendosi aspettare la sua definitività.

Revoca del decreto ingiuntivo e liquidazione delle spese

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