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Quando l'amministratore può utilizzare il bilancio preventivo per il decreto ingiuntivo

Decreto ingiuntivo sulla base del bilancio preventivo.
Avv. Alessandro Gallucci 

Ai sensi del primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.

Si tratta della norma che autorizza l'amministratore, per il caso di morosità di uno o più condomini, a rivolgersi all'Autorità Giudiziaria (se necessario per mezzo di un avvocato), al fine di chiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo con il quale si riescano a recuperare i crediti della compagine.

Inoltre, questo è un altro punto importante, finché la deliberazione su cui si fonda il decreto non è stata annullata o sostituita, esso non può essere considerato illegittimo, perché, ad esempio, quella deliberazione è stata impugnata o sostituita successivamente alla sua emanazione.

Leggendo una sentenza del Tribunale di Bari, che nella sostanza riprende quanto già più volte detto dalla Cassazione, si comprende chiaramente la portata della norma.

Secondo il magistrato barese la legge " onde consentire il tempestivo adempimento del condizionante dovere di riscossione dei contributi condominiali, ha attribuito all'amministratore, con l'art. 63 disp. att. c.c., il potere di chiedere decreto ingiuntivo, al quale ha anche riconosciuto il carattere dell'immediata esecutività, nei confronti dei condomini morosi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea senza neppure necessità d'autorizzazione alcuna da parte del detto organo deliberante (ex pluribus, Cass. 9.12.2005 n. 27292, 5.1.2000 n. 29, 29.12.1999 n. 14665,15.5.1998 n. 4900); correlativamente, nel riservare, con l'art. 1137 c.c., ad autonomo giudizio ogni controversia sull'invalidità delle deliberazioni assembleari, ha anche escluso che qualsivoglia questione al riguardo possa essere sollevata nell'ambito dell'eventuale opposizione al provvedimento monitorio, l'oggetto di tale giudizio rimanendo, in tal modo, circoscritto all'accertamento dell'idoneità formale (validità del verbale) e sostanziale (pertinenza della pretesa azionata alla deliberazione allegata) della documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e della persistenza o meno dell'obbligazione dedotta in giudizio (Cass. 8.8.2000 n. 10427, 29.8.1994 n. 7569) (Trib. Bari 4 ottobre 2012).

In questo contesto, pertanto, sono fondamentali due elementi:

a) la solerzia dell'amministratore nell'individuare i condomini morosi e perseguirli;

b) l'attività dell'assemblea necessaria ad approvare le ripartizioni presentate dall'amministratore.

Una sentenza resa dalla Corte di Cassazione lo scorso dicembre puntualizza un fatto che alle volte risulta poco chiaro: finché il rendiconto preventivo non viene sostituito da quello consuntivo, l'amministratore è legittimato ad agire in giudizio chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo sulla base di quel provvedimento (cfr. Cass. 19 dicembre 2012 n. 23447).

A dire il vero se nel corso di causa quel preventivo viene sostituito da un consuntivo, il decreto continua a mantenere valore in quanto è fondamentale che la delibera sia valida ed efficace al momento della richiesta del provvedimento.

Solamente una declaratoria d'invalidità della decisione assembleare avrebbe come conseguenza la perdita di efficacia del decreto medesimo.

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