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Decreto ingiuntivo contro condomino moroso

È necessaria l'approvazione del piano di ripartizione per il decreto ingiuntivo contro il condomino moroso.
Avv. Alessandro Gallucci 

Un amministratore che si aggiorna quotidianamente qui su Condominioweb ci ha posto un quesito in materia di richiesta di un decreto ingiuntivo condominiale.

Scrive e domanda il professionista:

Spettabile Redazione, buongiorno. Vi ringrazio, prima di tutto per il costante e competente supporto che mi fornite quotidianamente. Ho un dubbio rispetto ad una questione che sto affrontando attualmente e vorrei un vostro conforto diretto. L'argomento è il recupero crediti. Sperando possiate aiutarmi, passo alla domanda.

Ho convocato un'assemblea condominiale circa quattro mesi orsono e in tale sede è stato approvato un preventivo di spesa dettagliato per lavori di manutenzione straordinaria di un condominio che amministro (nella specie rifacimento di alcune parti delle facciate)

I lavori dovrebbero iniziare a ottobre, le spese sono state ripartite in base ai millesimi, come per legge, e quasi tutti i condomini hanno già versato la prima rata.

Vi sono però solo 5 condomini, che seppur approvando il preventivo di spesa, per mancanza di soldi, non vogliono (meglio, non sono in condizioni di) pagare. Se dovessi decidere di ricorrere giudiziariamente con la richiesta di emissione di un decreto Ingiuntivo, al giudice basterebbe solo la delibera con l'approvazione del preventivo di spese fornito dalla ditta aggiudicataria dei lavori o e prima necessario convocare un'assemblea che approvi anche il piano di riparto delle spese per ogni condomino? E in ultima istanza: il fatto che i condòmini si dicano squattrinati, gli dà qualche diritto di rateizzo particolare?.

Decreto ingiuntivo contro condòmino moroso, la norma e la giurisprudenza

Prima di fornire la risposta vediamo la normativa di riferimento.

Ai sensi del primo comma dell'art. 63 disp. att. c.c.

"Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi."

Qual è la differenza tra la fattispecie tipizzata dal Legislatore e la situazione prospettataci dall'amministratore?

La risposta si palese chiaramente e riguarda la mancata approvazione del piano di riparto della spesa da parte dell'assemblea.

Questa manchevolezza può essere in grado di pregiudicare l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente ai sensi della norma succitata?

Mancata approvazione del preventivo e del rendiconto condominiale, quali conseguenze?

In parte sì, ossia la mancata approvazione del piano di ripartizione pregiudica la concessione della provvisoria esecutività. In tal senso in un caso molto simile a quello occorso al nostro lettore, la Corte di Cassazione, correva il primo anno del nuovo secolo, ha affermato che "il verbale di un'assemblea condominiale contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario per l'ulteriore fine di ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c." (Cass. 21 novembre 2000 n. 15017 in Giust. civ. Mass. 2000, 2393).

Tecnicamente in mancanza del piano di ripartizione, quindi, può essere chiesto un decreto ingiuntivo ex art. 633 del codice di procedura civile e non ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.

Spese condominiali, mancanza del riparto e decreto ingiuntivo

Che cosa cambia?

Che nel primo caso è necessario attendere quaranta giorni dalla notificazione per ottenere, in caso di mancata opposizione, l'apposizione della formula esecutiva e quindi poter notificare un precetto di pagamento per dare inizio, dieci gironi dopo la sua notifica, alla fase di esecuzione.

Nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, salvo sospensione del titolo, la procedura esecutiva può essere iniziata dieci giorni dopo la notifica del decreto e del precetto.

In buona sostanza la mancata approvazione del piano di riparto comporta un allungamento considerevole dei tempi e anche qualche incertezza, visto che l'emissione del decreto senza piano di riparto approvato è considerata legittima dalla giurisprudenza ma non dalla legge.

Decreto ingiuntivo contro condòmino moroso e riflessi della difficoltà economica del singolo

L'art. 480 del codice di procedura civile disciplina il contenuto dell'atto di precetto, ossia di quell'atto notificato dalla parte creditrice che intima il pagamento entro una tale data pena l'inizio dell'azione esecutiva.

Il primo comma della citata disposizione, tra le altre cose, specifica che . il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. .

In sostanza ciò vuol dire che si deve indicate al condòmino (nel nostro caso) che se è in difficoltà economica (difficoltà da valutarsi alla luce di parametri obiettivi) può ricorrere al così piano del consumatore volto ad affrontare la (sua personale) crisi da sovraindebitamento.

Non conosciamo, come immaginiamo il nostro amministratore non conosca, le ragioni profonde della difficoltà economica dei suoi amministrati, ma prima d'iniziare un'azione legale per il recupero del credito oltre che munirsi del piano di ripartizione - per mere ragioni di speditezza dell'azione - sarebbe utile che lo stesso si informasse della natura delle citate difficoltà. Per proporre, eventualmente passando dall'assemblea, una modalità di pagamento che tenga conto della situazione reale in un'ottica di più rapida e non contenziosa risoluzione della controversia.

Recupero crediti contro il condominio, il foro è quello del consumatore

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