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Danno da infiltrazioni. La chiamata del terzo si estende automaticamenei nei confronti del condominio

Infiltrazioni. La richiesta di risarcimento deve intendersi ampliata automaticamente nei confronti del condominio.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

In tema di danni da infiltrazione, quando il condominio, su istanza del convenuto, viene chiamato in causa perché ritenuto direttamente responsabile per i danni cagionati da cose in custodia, la domanda introduttiva del giudizio e, conseguentemente, la richiesta di condanna al risarcimento, deve intendersi ampliata automaticamente nei confronti dello stesso condominio, senza la necessità di apposita richiesta.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 6623 del 6 aprile 2016 in merito al principio dell'estensione della domanda al terzo chiamato in causa.

I fatti di causa. Tizio, (proprietario di un appartamento), conveniva in giudizio Caio (proprietario dell'appartamento sovrastante), al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento del danno cagionato dal suo immobile a seguito di alcune infiltrazioni d'acqua piovana.

Costituendosi in giudizio, il convenuto, si opponeva alla richiesta dell'attore e chiamava in giudizio il condominio; in particolare, Caio attribuiva all'impianto condominiale la responsabilità di quanto accaduto. A sua volta, il condominio, nel costituirsi in giudizio, chiamava in causa la propria assicurazione, chiedendo in caso di condanna, di essere manlevato.

In primo grado, il Giudice di Pace, accogliendo la domanda di Tizio, condannava il condominio al risarcimento del danno. Successivamente, la sentenza veniva impugnata e riformata dal Tribunale (in grado di appello), il quale respingeva la domanda attorea sulla scorta della circostanza secondo cui Tizio (attore) si sarebbe limitato, nonostante la presenza in giudizio del condominio, a chiedere i danni solo nei confronti di Caio (convenuto), senza estendere detta richiesta anche nei riguardi del condominio terzo chiamato in causa.

Il problema della vicenda e la chiamata in causa del terzo. Orbene, nella pronuncia in commento, l'oggetto della discussione riguarda l'aspetto processuale del principio dell'estensione automatica della domanda al terzo chiamato; ergo, se il condominio è responsabile anche se non è stato direttamente chiamato in causa.

A tal proposito, giova ricordare che ai sensi dell'art. 106 c.p.c. "ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende di essere garantita"; ciò significa che ciascuna parte può chiamare in giudizio un terzo sul quale intende riversare in tutto o in parte le conseguenze pregiudizievoli dell'eventuale accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti.

Danni da infiltrazioni. No al lucro cessante per l'immobile già in pessimo stato di manutenzione.

L'interpretazione della Corte di Cassazione. Nel nostro caso, a parere della Suprema Corte, si è al cospetto di una causa comune, nella quale il condominio viene chiamato in giudizio quale terzo soggetto concretamente tenuto all'obbligazione risarcitoria: il rapporto dedotto in giudizio è unico, stante la comunanza tra l'oggetto dell'azione (risarcimento del danno) e le ragioni della domanda (infiltrazioni); sicché non sussiste la necessità per l'attore (proprietario e condomino leso dalle infiltrazioni) di avanzare ulteriore e apposita istanza per far sì che la domanda principale estenda i suoi effetti anche nei confronti del terzo (Condominio).

Infatti tale esigenza sorge solo in caso di chiamata del terzo in garanzia propria o impropria, laddove il chiamante vuol far valere nei confronti del terzo chiamato un rapporto giuridico diverso rispetto a quello dedotto (una diversa ragione da quella principale), circostanza che impone all'attore di proporre specifica richiesta di condanna anche nei confronti del terzo chiamato in causa. (In tal senso Cass. Civile sentenze nn. 5057/10, 1522/06, 4145/03 e 11371/02).

Appartamento locato e danni da infiltrazioni, chi risarcisce?

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, contrariamente al ragionamento esposto dal Tribunale in grado di appello, la Corte di Cassazione, dal momento che il giudizio verte sull'individuazione del responsabile sulla base di un rapporto comune, ha confermato che la presente domanda attorea deve ritenersi estesa di diritto al condominio. Per tali ragione, la Corte ha cassato con rinvio ad altro Giudice (significa che, nel nuovo giudizio, il Condominio, ove ne venisse provata la responsabilità, potrebbe comunque essere condannato al risarcimento nei confronti dell'attore).

Quindi, in questo caso, per l'effetto, (a tutela del condominio) l'assicurazione pagherà i danni.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione - Ordinanza n. 6623 del 6 aprile 2016
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