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Che cosa vuol dire registrazione in caso d'uso?

Si tratta di una particolare forma di registrazione degli atti. Quando si ha caso d'uso?
Avv. Alessandro Gallucci 

La registrazione degli atti è un'operazione che consiste nel loro deposito presso l'Agenzia delle Entrate competente (in origine presso l'ufficio del registro) e nel correlativo onere di pagamento di un'imposta, vale a dire l'imposta di registro.

La normativa di riferimento è rappresentata dal d.p.r. n. 131/86

Ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto presidenziale: "l'imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione".

Si è soliti dire che gli atti devono essere registrati:

a) obbligatoriamente;

b) in caso d'uso;

c) volontariamente.

Registrazione obbligatoria e volontaria degli atti

Un esempio di atto che dev'essere registrato obbligatoriamente è rappresentato dal contratto di locazione ad uso abitativo.

L'imposta di registro non si applica al contratto preliminare di locazione

Un esempio di registrazione volontaria è quella del regolamento di condominio: non esiste norma che ne imponga la registrazione, eppure si può stabilire, per la ragione che andremo qui appresso ad esporre, di registrarlo

Registrazione, a che cosa serve?

Registrare un atto serve ad assolvere l'imposta di registro prevista dal citato d.p.r. n. 131/1986, ma non solo.

La registrazione di un atto, come specificato dall'art. 18 del decreto dedicato agli effetti della registrazione, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.

La registrazione del regolamento condominialeil giorno X dell'anno Y fa sì che, almeno da quel giorno di quell'anno vi sia certa esistenza del regolamento e del suo contenuto.

Si badi: la registrazione in esame è cosa differente dalla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari (come l'ufficio del registro oggi inglobata nell'Agenzia delle Entrate). La registrazione non rende opponibile a terzi il contenuto del regolamento, che se di natura contrattuale potrebbe contenere limitazioni ai diritti d'uso delle cose comuni ovvero alle proprietà esclusive.

Come dire: solo la trascrizione fa sì che non sia necessaria una specifica approvazione di quei limiti, la registrazione non produce effetti a tali fini.

Torniamo al focus, cioè alla registrazione in caso d'uso.

Che cosa vuol dire registrazione in caso d'uso?

Ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. n. 131/86:

Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.

Se si litiga in merito, ad esempio, ad un contratto di locazione stipulato per un periodo di tempo inferiore a trenta giorni e la parte che pretende, ad esempio, un credito o un risarcimento lo deposita presso la cancelleria tra gli atti offerti al giudice per la decisione, allora quel contratto dev'essere registrato?

Non rappresenta caso d'uso, questo almeno il consolidato orientamento espresso dalla dottrina, il deposito di atti eventualmente soggetto a registrazione in caso d'uso in occasione di azioni giudiziarie non rappresenta quel così detto caso d'uso di cui stiamo trattando.

La tariffa allegata al d.p.r. n. 131/86 determina l'importo dell'imposta che il depositante è tenuto a versare.

L'art. 39 del d.p.r. n. 131/86 ricorda che: "per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso l'imposta è applicata in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione".

Per portare un esempio di atto soggetto a registrazione in caso d'uso, facciamo riferimento all'art. 2-bis della parte seconda della tariffa allegata al d.p.r. n. 131/86. A mente di tale disposizioni sono soggetti a registrazione in caso d'uso: "Locazioni ed affitti di immobili, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno".

Come ricorda l'agenzia delle entrare per calcolare i suddetti trenta giorni occorre "far riferimento al rapporto di locazione e di affitto dell'immobile intercorso nell'anno con lo stesso locatario e affittuario" (Circolare n. 12/E del 16 gennaio 1998).

È utile ribadire, infine, che la registrazione attribuisce data certa al documento che ne rappresenta l'oggetto.

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