Nel caso di locazione per periodo inferiore a trenta giorni è necessario provvedere alla registrazione del contratto?
Ce lo domanda un nostro lettore; vediamo il suo quesito.
Buongiorno amici di Condominioweb, mi trovo ad affrontare un caso e vorrei sapere che ne pensate.
Mia madre è proprietaria di un appartamento arredato in città. Quest'abitazione è affittata per quasi tutto l'anno ad un istituto bancario che la utilizza come foresteria per i dipendenti o comunque per ospitare persone in ragione di viaggi di lavoro.
Il mese di agosto, però, il direttore riconsegna le chiavi a mia madre e le riprende agli inizi o al massimo a metà settembre.
Il tutto con regolare contratto di locazione debitamente registrato.
Quest'anno è sorta la possibilità di affittare l'appartamento, nel periodo in cui è sfitto, ad uno dei dipendenti che è stato qui un paio di settimane e che vuole visitare la città. Ci ha detto che si fermerebbe circa quindici giorni. Ci chiediamo: dobbiamo fare un normale contratto di affitto e registrarlo all'agenzia delle entrate?
Partiamo dal dato certo, o che almeno appare tale leggendo l'art.1, quarto comma, l. n. 431/98. A mente di tale disposizione i contratti di locazione ad uso abitativo devono avere la forma scritta. Non soggiacciono alle regole dettate in materia di durata e contenuto quelli conclusi per finalità turistiche.
Dottrina e giurisprudenza sono divise sulla sanzione nel caso di conclusione verbale del contratto: non sono mancate pronunce che hanno stabilito la nullità assoluta degli accordi conclusi in tale forma (App. Roma 12 maggio 2010 n. 1424).
Ciò detto e a scanso di equivoci: è bene che anche per poche settimane sia sottoscritto un accordo disciplinante i vari aspetti della locazione (es. modalità di pagamento, eventuale caparra, contribuzione alle spese per i servizi condominiali ed individuali, ecc.).
Passiamo adesso ai profili tributari della vicenda: ai sensi dell'art. 2-bis Tariffa II Parte II del d.p.r. n. 131/86 non sono soggetti a registrazione in termine fisso, ma solamente in caso d'uso, i contratti di locazione di immobili per periodi di tempo non superiore a trenta giorni complessivi nell'arco di un anno.
La mancanza di obbligo di registrazione (eccezion fatta per il caso d'uso, ossia deposito presso le cancellerie dei Tribunale per espletamento di attività amministrative o presso altri uffici pubblici, cfr. art. 6 d.p.r. n. 131/86) non vuol dire mancanza di obbligo di denuncia di quei proventi nella dichiarazione dei redditi. Il canone di locazione percepito, infatti, andrà denunciato nella dichiarazione dei redditi che si andrà a presentare l'anno successivo a quello d'imposta nel quale sono stati incassati.
Nel caso di canone locatizio superiore ad € 1.000,00 sarà necessario effettuare il pagamento mediante bonifico bancario (cfr. art. 1, cinquantesimo comma, n. 147/13 e Nota Ministero economia e finanze n. 10492/DT del 5 febbraio 2014).
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