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Locazione per periodo inferiore a trenta giorni

Locazione di breve durata, ecco perchè è bene che anche per poche settimane sia sottoscritto un accordo.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel caso di locazione per periodo inferiore a trenta giorni è necessario provvedere alla registrazione del contratto?

Ce lo domanda un nostro lettore; vediamo il suo quesito.

Buongiorno amici di Condominioweb, mi trovo ad affrontare un caso e vorrei sapere che ne pensate.

Mia madre è proprietaria di un appartamento arredato in città. Quest'abitazione è affittata per quasi tutto l'anno ad un istituto bancario che la utilizza come foresteria per i dipendenti o comunque per ospitare persone in ragione di viaggi di lavoro.

Il mese di agosto, però, il direttore riconsegna le chiavi a mia madre e le riprende agli inizi o al massimo a metà settembre.

Il tutto con regolare contratto di locazione debitamente registrato.

Quest'anno è sorta la possibilità di affittare l'appartamento, nel periodo in cui è sfitto, ad uno dei dipendenti che è stato qui un paio di settimane e che vuole visitare la città. Ci ha detto che si fermerebbe circa quindici giorni. Ci chiediamo: dobbiamo fare un normale contratto di affitto e registrarlo all'agenzia delle entrate?

Partiamo dal dato certo, o che almeno appare tale leggendo l'art.1, quarto comma, l. n. 431/98. A mente di tale disposizione i contratti di locazione ad uso abitativo devono avere la forma scritta. Non soggiacciono alle regole dettate in materia di durata e contenuto quelli conclusi per finalità turistiche.

Il contratto di locazione concluso verbalmente è valido?

Dottrina e giurisprudenza sono divise sulla sanzione nel caso di conclusione verbale del contratto: non sono mancate pronunce che hanno stabilito la nullità assoluta degli accordi conclusi in tale forma (App. Roma 12 maggio 2010 n. 1424).

Ciò detto e a scanso di equivoci: è bene che anche per poche settimane sia sottoscritto un accordo disciplinante i vari aspetti della locazione (es. modalità di pagamento, eventuale caparra, contribuzione alle spese per i servizi condominiali ed individuali, ecc.).

Passiamo adesso ai profili tributari della vicenda: ai sensi dell'art. 2-bis Tariffa II Parte II del d.p.r. n. 131/86 non sono soggetti a registrazione in termine fisso, ma solamente in caso d'uso, i contratti di locazione di immobili per periodi di tempo non superiore a trenta giorni complessivi nell'arco di un anno.

Mancata registrazione della locazione: la nullità scatta solo per i contratti stipulati dopo il 1° gennaio 2005.

La mancanza di obbligo di registrazione (eccezion fatta per il caso d'uso, ossia deposito presso le cancellerie dei Tribunale per espletamento di attività amministrative o presso altri uffici pubblici, cfr. art. 6 d.p.r. n. 131/86) non vuol dire mancanza di obbligo di denuncia di quei proventi nella dichiarazione dei redditi. Il canone di locazione percepito, infatti, andrà denunciato nella dichiarazione dei redditi che si andrà a presentare l'anno successivo a quello d'imposta nel quale sono stati incassati.

Nel caso di canone locatizio superiore ad € 1.000,00 sarà necessario effettuare il pagamento mediante bonifico bancario (cfr. art. 1, cinquantesimo comma, n. 147/13 e Nota Ministero economia e finanze n. 10492/DT del 5 febbraio 2014).

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