#1 Inviato 19 Ottobre, 2013 Ho appreso che i nuovi contratti di affitto dovranno essere corredati dall 'Attestato di Prestazione Energetica da consegnare al conduttore; di detto APE dovrà essere fatta espressa menzione nel testo del contratto. Fin qui le cose sono chiare! Meno chiaro è se qualcosa è cambiato nelle procedure da seguire per la registrazione del contratto. In particolare, una agenzia immobiliare mi ha detto che l'Agenzia delle Entrate richiede la consegna dell'APE, un'altra agenzia mi ha detto che l'Amministratore dello stabile deve farmi avere, per presentarlo all'Agenzia delle entrate un certo modello F, del quale peraltro non ho trovato riferimenti sulle norme da me lette. Come stanno le cose? p.s. l'immobile da locare si trova a Roma
#2 Inviato 30 Ottobre, 2013 Anche io sono interessato alla questione e volevo sapere se è vero chè c'e' una proroga fino a gennazio 2014 e siccome nel mio caso l'ufficio delle entrate non la richiede se è sufficente far firmare una ricevuta dall'inquilino che gli è stata consegnata.
#4 Inviato 3 Novembre, 2013 Che cosa significa "reiterazione del rapporto di locazione"? In questo caso non è obbligatoria la presentazione dell'ACE. Grazie
#5 Inviato 3 Novembre, 2013 Che cosa significa "reiterazione del rapporto di locazione"? In questo caso non è obbligatoria la presentazione dell'ACE. Grazie A mio parere l’ANCE per rinnovo intende riferirsi alle annualità contrattuali successive alla prima e per “reiterazione di un precedente rapporto” alla rinnovazione tacita del contratto di locazione dopo 8 (contratto 4+4) o 5 anni (contratto 3+2)
#6 Inviato 3 Novembre, 2013 Quindi 'reiterazione' non è un termine ufficiale del Ministero delle Finanze o dell'ADE. Rinnovo invece mi sembra che proprio non sia usato da loro, che invece parlano di annualità successiva, distinta dalla proroga. Sbalio?
#7 Inviato 3 Novembre, 2013 Che cosa significa "reiterazione del rapporto di locazione"? In questo caso non è obbligatoria la presentazione dell'ACE. Grazie Vedasi contratto di locazione stagionale ad uso diverso da quello abitativo, disciplinato dall'art. 27 co. 6 legge 392/78.
#8 Inviato 3 Novembre, 2013 Vedasi contratto di locazione stagionale ad uso diverso da quello abitativo, disciplinato dall'art. 27 co. 6 legge 392/78. Trattasi allora di locazione commerciale? Grazie.
#9 Inviato 3 Novembre, 2013 Trattasi allora di locazione commerciale? Grazie. Sì, laddove il conduttore svolge un'attività, di natura temporanea, ma potenzialmente destinata a riproporsi regolarmente ogni anno. L'art. 27 della l. 392/78 stabilisce che il locatore è obbligato a concedere in godimento l'immobile per lo stesso periodo stagionale allo stesso conduttore che ne faccia richiesta (con racc.) prima della scadenza del contratto. Da qui la "reiterazione del rapporto di locazione".