"La mancata trascrizione dell'atto, rende inopponibile la cessione solo in caso di omessa denuncia da parte del contribuente, mentre spetta all'ufficio acquisire l'esistenza del presupposto impositivo riguardo il soggetto passivo mediante la pubblicità immobiliare" (Ctp Rieti sentenza n. 118/2019).
Il documento. Per scrittura privata autenticata si intende un qualsiasi documento redatto da uno o più soggetti e sottoscritto davanti ad un notaio o ad un altro pubblico ufficiale autorizzato.
Si parla, invece, di scrittura privata semplice o scrittura privata non autenticata se le parti decidono di predisporre o farsi predisporre, ad esempio da un consulente, un particolare documento e sottoscriverlo, senza che necessariamente sia presente un notaio o un qualsiasi altro pubblico ufficiale.
Il ricorso alla scrittura privata chiaramente non sempre è possibile: in specifiche situazioni (come l'acquisto o la donazione di un immobile, ecc.), infatti, la legge impone il ricorso all'atto pubblico da redigersi a cura del notaio; diversamente, l'accordo tra le parti non assumerebbe alcun valore legale.
Il requisito della forma scritta. Premesso ciò, diversamente da quanto eccepito dal comune resistente, secondo i giudici tributari, la scrittura privata è qualificabile come contratto ex art 1021 c.c., rilevando il nomen iuris e l'intento delle parti, mentre l'aver continuato con l'autoliquidazione parziale dell'imposta non vale a privare di efficacia l'intervenuta cessione verificatasi secondo le norme di legge.
Di conseguenza, in tema d'Imposta comunale sugli immobili (Ici), in caso di omessa denuncia degli elementi circa la sussistenza del presupposto impositivo relativamente al soggetto passivo, solo mediante la pubblicità immobiliare, solo in caso di omessa denuncia.
Pertanto la mancata trascrizione dell'atto vale a rendere inopponibile la cessione solo in caso di omessa denunzia da parte del contribuente.
In conclusione, sulla base di quanto precede la Commissione ha accolto il ricorso del contribuente, condannando l'ente locale al pagamento delle spese di giustizia.