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Direttore dei lavori: quali sono le sue responsabilità nel caso di difetti dei lavori di manutenzione dell'edificio?

Il direttore dei lavori anche se non può essere considerato l'esecutore materiale dell'opera deve fare di tutto affinché essa sia eseguita correttamente.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'assemblea di un condominio delibera l'esecuzione d'interventi manutentivi sulla facciata dell'edificio. Contestualmente sceglie l'impresa esecutrice e il direttore dei lavori.

Dopo di che sorgono contestazioni sulla regolare esecuzione degli interventi manutentivi cosicché il condominio decide di far causa all'impresa ed al direttore dei lavori. Ne segue una condanna in solido delle parti.

Questa in breve sintesi la conclusione di un contenzioso chiusosi dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione - uno dei tanti sul tema - del quale daremo conto qui di seguito.

L'aspetto interessante della questione, in termini generali, attiene alla natura delle obbligazioni che il direttore dei lavori assume accettando l'incarico e conseguentemente delle responsabilità che possono essergli imputate, qualora vi siano aspetti dell'appalto suscettibili di approfondimento in sede giudiziale.

Il nodo sta nella qualificazione delle obbligazioni del direttore dei lavori quali obbligazioni di mezzi e una volta appurato ciò nella misura della diligenza all'uopo richiestagli.

Direttore dei lavori, si tratta di obbligazioni di mezzi

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato ha matrice dottrinario giurisprudenziale e proprio nella disciplina del contratto di appalto e delle figure ad esso affini trova modo di essere meglio individuata.

Chi assume un'obbligazione di mezzi assume l'impegno a porre in essere una determinata prestazione, ma non ha obbligo di raggiungere uno specifico risultato, che può anche non dipendere da lui. È proprio il caso del direttore dei lavori che, incaricato dal committente, assume il ruolo di suo rappresentante tecnico e quindi l'impegno a vigilare sulla corretta esecuzione delle opere.

Che le opere siano realizzare a regola d'arte e siano esenti da vizi e difetti deve garantirlo l'appaltatore, cioè colui che ai sensi dell'art. 1655 c.c. assume la gestione dell'opera a proprio rischio.

È questo uno dei classici esempi di obbligazioni di risultato: la progettazione e realizzazione delle opere è l'impegno che l'appaltatore assume quale contropartita del corrispettivo pattuito.

La presenza del direttore dei lavori fa sì che laddove insorgano contestazioni circa l'esatto adempimento delle opere appaltare, la responsabilità possa essere imputata anche al tecnico.

Si badi: non per la loro scorretta esecuzione materiale, ma per il difetto di sorveglianza che il mandato conferitogli gli impone.

Come dire: è vero, tu non puoi essere considerato responsabile del difetto dell'opera, ma del fatto che con una più attenta vigilanza quel difetto non ci sarebbe stato.

Direttore dei lavori, come valutare la sua responsabilità?

La domanda è spesso oggetto di controversie giudiziali.

Merita menzione una pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza n. 1218 del 27 gennaio 2012, che con particolare chiarezza si è occupato della questione.

Abusi edilizi e responsabilità del direttore dei lavori

La risposta del Supremo Collegio è stata volta a chiarire fino a che punto si estende la responsabilità del direttore dei lavori.

Si legge nella sentenza che . in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera, e segnalando all'appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d'opera. (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218).

Insomma seppur il direttore dei lavori non può essere considerato l'esecutore materiale dell'opera, egli deve fare di tutto affinché essa sia eseguita correttamente.

Direttore dei lavori, la responsabilità sta nel difetto di vigilanza

In considerazione di ciò, prosegue la Corte di legittimità, "il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore, di riferirne al committente: in particolare, l'attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell'opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l'alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi.

Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell'opera (v. Cass. 24 aprile 2008 n. 10728)" (Cass. 27 gennaio 2012 n. 1218).

Il direttore dei lavori risponde della garanzia del venditore?

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