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Gazebo libero sul terrazzo purché si rispetti il regolamento condominiale e non leda il diritto di veduta del vicino

E' lecito il gazebo sul terrazzo nel rispetto del regolamento condominiale.
Daniela Sibilio 

Tribunale di Roma sentenza del 4 gennaio 2013 n. 65/2013

In ambito condominiale, il gazebo realizzato sul terrazzo di un appartamento senza l'osservanza della normativa in materia di distanze o vedute deve ritenersi legittimo qualora l'uso del bene comune sia avvenuto nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 1102 del codice civile.

I fatti. Il proprietario dell'appartamento posto al primo piano dello stabile condominiale costruiva nel proprio terrazzo un gazebo che giungeva a pochi centimetri dal piano di calpestio del balcone soprastante.

La parte attrice, proprietaria dell'appartamento sito al secondo piano dell'edificio, sosteneva che l'opera ledeva il suo diritto di veduta, la sua sicurezza (minacciata da terzi malintenzionati che potevano più facilmente entrare nel suo appartamento agevolati dalla presenza del gazebo), nonché la salubrità dei luoghi dal momento che la copertura si era trasformata in un ricettacolo di fogliame e di escrementi di uccelli.

Conseguentemente domandava la condanna della parte convenuta alla rimozione della copertura, alla riduzione in pristino dei luoghi, come pure al risarcimento dei danni.

Costruzione di un terrazzo e rispetto delle distanze: nessuna deroga alla legge

La decisione. Il Tribunale di Roma, citando un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, ricorda che le norme in materia di distanze (artt. 873 ss. cod. civ.) e vedute (artt. 900 ss. cod. civ.) sono applicabili in ambito condominiale qualora ne risulti la compatibilità con la disciplina prevista per le cose comuni; in caso contrario, debbono considerarsi prevalenti le disposizioni ex articolo 1102 cod. civ. (Cass. Civ. n. 22092/2011).

Il condominio degli edifici, difatti, è contrassegnato dalla coesistenza "di una comunione forzosa con proprietà esclusive" e questo comporta la necessità di ricercare un bilanciamento tra le differenti esigenze ed i molteplici interessi di tutti i condomini.

Per questo motivo, ha ribadito la Suprema Corte che nel caso in cui la controversia riguardi rapporti di natura condominiale "trova applicazione esclusiva la normativa in tema di condominio degli edifici rispetto a quella che, nell'ambito dei rapporti di vicinato stabilisce le limitazioni legali fra proprietà confinanti che siano imposte con carattere di reciprocità indipendentemente dalla verifica di un pregiudizio derivante dalla loro inosservanza" (Cass. Civ. n. 7044/2004).

I limiti da rispettare. L'articolo 1102 cod. civ. specifica le condizioni in presenza delle quali è possibile considerare lecita la condotta del partecipante alla comunione; il limite dell'estensione del diritto di ciascun comunista deve essere rinvenuto nel consentire il pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti, senza alcuna alterazione della cosa stessa.

In definitiva, laddove il giudice verifichi che l'impiego del bene comune si sia verificato nel pieno rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 1102 cod. civ., l'opera deve ritenersi legittima seppur realizzata senza l'osservanza delle disposizioni previste in materia di luci e vedute.

Così disponendo, il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di rimozione della copertura di un terrazzo costruita dal condomino del primo piano, presentata dell'inquilino del piano superiore.

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma del 4 gennaio 2013 n. 65/2013
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