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Distacco dal riscaldamento comune. La percentuale d'aumento di spesa va sostenuta anche dal condomino che si distacca.

Quando il condomino che si distacca è tenuto a partecipare alle spese di gestione?
Avv. Giuseppe Nuzzo 

I fatti. Una condomina impugnava il preventivo delle spese di riscaldamento nella parte in cui le venivano addebitate le spese di consumo relative alle unità immobiliari di sua proprietà, all'epoca già distaccate dall'impianto di riscaldamento centralizzato.

Si opponeva il Condominio, che contestava la legittimità del distacco operato dalla condomina, che avrebbe provocato malfunzionamenti ed aggravi di spese per gli altri condomini.

Da leggere => Il distacco del singolo condomino dall'impianto centralizzato. Le pronunce più significative in materia

Il diritto al distacco. Nel respingere le argomentazioni del condominio, il giudice romano richiama anzitutto il comma 4 dell'art. 1118 c.c. che, recependo i precedenti indirizzi giurisprudenziali, dispone che "il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini". Sussistendo tali requisiti, il condominio può sempre staccarsi dall'impianto comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini.

La delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condominio sulla cosa comune.

Quali spese spettano al condominio distaccato? Sempre in base all'art. 1118 c.c., il condomino che rinuncia all'impianto comune resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

In effetti, le c.d. spese di esercizio non possono essere imputate ai condomini che non utilizzano più il bene comune, perché esse scaturiscono dall'utilizzazione effettiva del bene.

Al contrario, le spese di conservazione degli impianti in parola costituiscono obbligazioni propter rem, per cui restano sempre e obbligatoriamente a carico dei condomini, proporzionate alla quota di proprietà individuale.

Distacco dall'impianto di riscaldamento e regolamento condominiale

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma - n. 631 dell'11 gennaio 2018
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