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Anche il direttore dei lavori “estromesso” è responsabile al 50% al risarcimento delle spese per la rimozione dei vizi dell'opera

Il direttore dei lavori è tenuto a vigilare, per conto del committente, sulla corretta esecuzione dei lavori appaltati.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Il direttore dei lavori è tenuto a vigilare, per conto del committente, sulla corretta esecuzione dei lavori appaltati. Ne consegue che, di fronte a vizi e difetti dell'opera, non può giustificarsi sostenendo di essere stato “estromesso” dall'appaltatore, in quanto ha comunque il potere-dovere di mettere il committente al corrente degli eventi.

Questo il principio di diritto affermato dal Tribunale di Perugia, con la sentenza n. 1313 del 9 giugno 2016.

Il tribunale del capoluogo umbro ha condannato il direttore dei lavori, nella misura del 50%, al risarcimento delle spese necessarie per la rimozioni dei vizi dell'opera, per un costo stimato di oltre 8000 euro.

L'altra metà grava invece sulla ditta costruttrice, condannata anche a restituire altri 26mila euro, per aver preteso somme superiori di circa il doppio rispetto a quelle effettivamente necessarie per l'esecuzione dei lavori, impiegandole per l'esecuzione dei lavori presso un diverso immobile.

Responsabilità e obblighi del direttore dei lavori. In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, “il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente - preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al formale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentiaquam in concreto”.

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Pertanto – prosegue la sentenza in commento – rientrano nelle obbligazioni proprie del direttore dei lavori“l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi”.

Sulla base di tali principi, più volte affermati dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 10728/2008 e 15255/2005), non si sottrae a responsabilità, il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente”.

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In particolare, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente “si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass. civ. n. 10728/2008).

Nel caso di specie, il direttore dei lavori aveva l'obbligo di mettere la committente a conoscenza degli vizi e difetti commessi dalla ditta appaltatrice in corso d'opera. Cosa che il direttore del lavori non ha fatto, comportandosi dunque in maniera inadempiente rispetto agli obblighi che gravano sul professionista.

L'estromissione dai lavori non esclude la responsabilità del direttore. Il giudice ha dunque respinto le difese del direttore dei lavori e lo ha condannato insieme alla ditta appaltatrice al risarcimento delle spese necessarie per eliminare i vizi dei lavori eseguiti.

Il professionista aveva provato a difendersi, sostenendo di essere stato estromesso dal controllo dei lavori da parte della ditta appaltatrice e, per questo motivo, di non aver essere in alcun modo responsabile delle violazioni commesse da quest'ultima.

Secondo il giudice, al contrario, tale espromissione non è sufficiente ad escludere la responsabilità del direttore dei lavori, il quale, come detto, proprio in virtù dell'incarico ricevuto, aveva il potere-dovere di impartire la opportune disposizioni all'appaltatore, vigilarne l'ottemperanza e comunque di riferirne al committente.

L'accertato inadempimento di tali obblighi comporta una responsabilità del direttore dei lavori in solido con la ditta costruttrice, nella misura stabilità del giudice del 50%.

Sentenza
Scarica Tribunale di Perugia, n. 1313 del 9 giugno 2016.
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