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Lavori edili e danni a terzi: quali responsabilità per le frane?

L'esecuzione di lavori senza rispettare le norme tecniche: sempre reato?
Avv. Mauro Blonda 

I reati di pericolo: senza evento nessuna colpa.In tema di reati contro l'incolumità pubblica, per la configurabilità del delitto di disastro colposo è necessario che l'evento si verifichi”: è questo il passaggio principale della sentenza n. 22671 del 30 maggio 2014 con cui la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, citando un orientamento dei Giudici di Piazza Cavour che la stessa Quarta Sezione definisce “granitico” (per sottolinearne la sua costante conferma nel tempo), ricorda come i reati di pericolo mediante colpa (a differenza di quelli che si verificano per dolo) possono ritenersi commessi solo laddove al pericolo che un certo evento si verifichi segua la sua effettiva manifestazione.

Nessuna condanna, pertanto, per chi pone in pericolo la pubblica incolumità per inosservanza di leggi o regole tecniche se da questo comportamento deriva solo il pericolo di un evento lesivo per gli altri ma non anche l'evento stesso. (Si distacca l'intonaco dopo l'esecuzione dei lavori di manutenzione. Paga l'impresa edile?)

I reati di pericolo doloso e quelli di pericolo colposo. Infatti il nostro ordinamento giuridico, con una scelta precisa e ponderata, ha inteso suddividere in due gruppi (cui corrispondono altrettanti “capi” del Titolo VI del Libro II del codice penale) i cosiddetti “delitti contro l'incolumità pubblica”: nel primo rientrano le pene previste allorquando i reati di una certa rilevanza e vastità (strage, incendio, frana, valanga, disastro ferroviario, naufragio) vengano commessi con coscienza e volontà (il dolo), nel secondo, invece, è indicata la soglia di punibilità e le relative pene per chi provoca per colpa i medesimi disastri.

L'elemento che accomuna i due gruppi è la natura degli eventi in essi previsti, i quali “sono dotati di forza dirompente e quindi in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile” (Cass. Pen. Sez. IV, sent. n. 15444 del 20/04/2012); l'elemento invece che li differenzia è semplicemente la loro verificazione: essa rende punibile la condotta colposa ed aumenta la sanzione per quella dolosa.

Al contrario, ove l'evento disastroso non si verifichi, la condotta colposa non sarà punibile, a differenza di quella dolosa, che resta sempre punibile. Ma cosa si intende per reato di pericolo?

Il reato di pericolo e l'incolumità pubblica. I reati di pericolo, elencati dagli artt. 422 a 452 del cod. pen., sono quelli che attentano all'incolumità pubblica, ossia “dotati di forza dirompente e quindi in grado di coinvolgere numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabileCiò che caratterizza il pericolo per la pubblica incolumità è semplicemente la tipica, qualificata possibilità che le persone si trovino coinvolte nella sfera d'azione dell'evento disastroso descritto dalla fattispecie, esposte alla sua forza distruttiva” (Cass. Pen., sent. 15444/2012).

I reati di pericolo (detti anche di disastro) si definiscono quali “reati di pericolo astratto”: il giudice non deve verificare ex post la pericolosità di una determinata situazione ma solo accertare la rispondenza del fatto all'ipotesi legislativa.

Egli, in sostanza, non deve verificare se un dato comportamento può rientrare nel paradigma di un determinato reato, come avviene di solito (ad esempio verificare se il possesso di un bene altrui integra gli estremi dell'appropriazione indebita o meno), perché l'evento è definito già dalla norma come situazione potenzialmente pericolosa e come tale sanzionata (l'incendio, se tale, è incendio e quindi sanzionabile).

Ove si verifichi una delle situazioni ritenute “di pericolo per la pubblica incolumità” l'unico percorso che il giudice deve compiere è valutare il titolo della responsabilità (colposa o dolosa), per determinare l'entità della pena da infliggere.

Se invece l'evento non si verifica, la condanna sarà possibile solo in presenza di un'accertata volontà (il dolo) di mettere a repentaglio la pubblica incolumità, pur non essendovi riusciti.

Assoluzione per danni da frana di modesta entità. Per tali ragioni non può esservi responsabilità né condanna per piccole frane causate durante dei lavori edili per inosservanza di norme tecniche: l'evento verificatosi, infatti, poiché di modesta entità non rientra nello schema previsto dal Legislatore.

Così sono stati assolti committenti, progettisti ed esecutori di alcuni lavori edili, consistenti nella realizzazione di box sotterranei, che avevano causato la frana del terreno sottostante: poiché l'evento di pericolo non era voluto (ossia non vi era il dolo), la punibilità sarebbe stata possibile solo a titolo di colpa (e sarebbe in astratto stata ipotizzabile, dal momento che l'evento si era verificato): tuttavia il G.U.P. prima e la Cassazione poi hanno escluso la configurabilità del reato di frana colposa “ritenendo che non si fosse verificato l'evento previsto dal delitto in contestazione non essendoci stato un pericolo di tale potenza espansiva da minacciare una cerchia non preventivamente individuabile di persone” (Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 22671 del 30/05/2014).

Impunità per le opere eseguite contro legge? Questo naturalmente non significa via libera ai lavori selvaggi e senza l'osservanza delle regole tecniche o delle norme di prudenza ma semplicemente esclude la punibilità per reati di pericolo ove un pericolo per l'incolumità pubblica, nei termini in cui essa è riconosciuta e tutelata dalle norme penali, non sussiste: i responsabili di danni a terzi durante l'esecuzione di lavori di natura edilizia saranno dunque punibili per altri eventuali reati e spetterà loro in ogni caso l'obbligo di risarcire le conseguenze dannose delle loro azioni ma non potranno essere imputati, ad esempio, di crollo ex art. 434 cod. pen. se un crollo non si verifichi ma ne sussista solo il pericolo; così come non potranno essere condannati per frana colposa ex art. 449 cod. pen. se lo smottamento di terreno sia circoscritto e non riguardi “una cerchia non preventivamente individuabile di persone”.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 30 maggio 2014, n. 22671
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