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Direttore dei lavori poco attento? Condanna al risarcimento assicurata

Ecco perché se nel corso dei lavori sorge un problema il direttore deve interessarsene immediatamente.
Avv. Alessandro Gallucci 

Il direttore dei lavori, nell'espletamento del proprio incarico, è tenuto a vigilare sulla esecuzione dei lavori.

La vigilanza ha un fine preciso: assicurare al committente, del quale il direttore dei lavori sul cantiere è un rappresentante tecnico, di conseguire il risultato pattuito con la stipula del contratto di appalto, vale a dire la realizzazione dell'opera.

Copiosa è la giurisprudenza che si è sviluppata in materia di responsabilità del direttore dei lavori per inadempimento delle proprie obbligazioni. Significativa, per chiarezza argomentativa e adesione all'orientamento maggioritario è una sentenza resa dalla Corte di Cassazione nell'aprile del 2015. La pronuncia merita menzione, anche se datata, proprio perché fotografa chiaramente lo stato dell'arte.

Che cosa dice la pronuncia?

Direttore dei lavori e responsabilità, il principio di diritto

In tema di responsabilità del direttore dei lavori, è corretta la condanna al risarcimento del danno inflitta al professionista che nell'adempimento del proprio incarico non ha assicurato al committente che le opere fossero realizzate secondo quanto previsto nel progetto e comunque in base alla così detta buona regola dell'arte.

Questa, in brevissima sintesi, la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7373 depositata in cancelleria il 13 aprile del 2015.

Il direttore dei lavori è titolare di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, ma ciò nonostante deve fare in modo, con tutti i mezzi a sua disposizione, che l'opera commissionata dal committente all'appaltatore sia conforme al progetto.

Chi è il direttore dei lavori e che cos'è un'obbligazione di mezzi?

Direttore dei lavori e responsabilità, la definizione

Il direttore dei lavori afferma la dottrina, "è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d'ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori" (Caringella - De Marzo, Manuale di diritto civile, Giuffré 2007).

Quando un soggetto assume un'obbligazione di mezzi, assume un impegno a prestare la propria opera al fine di raggiungere un determinato risultato, ma non di conseguirlo.

Esempio: Tizio si rivolge al proprio medico perché non sta bene in salute. Il medico che ne assume la cura, s'impegna (anche in termini giuridici) per farlo guarire ma non può assumere l'impegno della guarigione.

Chiaramente il medico deve agire correttamente e fare tutto quanto nelle proprie possibilità per ottenere quel risultato, ma non lo si potrà ritenere responsabile se ciò non è avvenuto per cause a lui non addebitabili.

La posizione del direttore dei lavori è pressappoco identica. Nel caso risolto con la sentenza n. 7373/15, tutto era partito da un decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da un'impresa edile contro un condomino.

Questi, nel fare opposizione, aveva chiamato in causa anche il direttore dei lavori, responsabile, a suo dire, della cattiva riuscita dell'opera dell'appaltatore

Direttore dei lavori e responsabilità, la sentenza

La Corte di Cassazione, confermando la sentenza di appello impugnata, gli ha dato ragione, respingendo le doglianze del direttore dei lavori che riteneva di dover andare esente da responsabilità in quanto la sua era un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Si legge in sentenza che . pur essendo vero che, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, questi presta un'opera professionale implicante un'obbligazione di mezzi e non di risultato - il direttore dei lavori è tuttavia chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, sicché egli deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire.

Direttore dei lavori: quali sono le sue responsabilità nel caso di difetti dei lavori di manutenzione dell'edificio?

Ne deriva che il comportamento del direttore dei lavori deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam" in concreto; sicché rientrano nelle obbligazioni su di lui gravanti l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.

Ne segue che non può ritenersi esente da responsabilità il direttore dei lavori che, nell'ambito di siffatto ruolo tecnico-professionale, ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente; in ciò concretandosi quell'alta sorveglianza delle opere implicante il regolare ed assiduo controllo (attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa) della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e stati di avanzamento (Cass. n. 10728 del 24/04/2008; Cass. n. 15255 del 20/07/2005; Cass. n.15124 del 28/11/2001). (Cass. 13 aprile 2015 n. 7373).

Come dire: è vero, non si può imputare al direttore dei lavori qualunque difetto o difformità dell'opera - cioè di non aver raggiunto il risultato - ma gli si può imputare di non aver fatto tutto quanto era nelle sue possibilità tecniche e connesse al ruolo per fare in modo che tale risultato potesse essere raggiunto.

Il direttore dei lavori, questo nella sostanza dice la sentenza, deve stare alle calcagna dell'appaltatore e porre un'attenzione certosina su ogni aspetto dell'appalto che possa influire sul risultato finale.

Chiaramente tale attenzione non può arrivare fino al punto da far considerare il direttore dei lavori una sorta di tutor d'ogni singola attività dell'impresa e di ogni suo operaio.

Esempio: se nel corso dei lavori sorge una problematica non preventivata, il direttore dei lavori deve interessarsene e decidere la soluzione migliore. Lasciar fare all'appaltatore potrebbe essere indice di disinteresse e quindi di responsabilità per il caso di difetti o difformità dell'opera.

Lavori edili in condominio, è obbligatorio nominare un direttore dei lavori?

Si tratta, a ben vedere, di una valutazione che sfugge da specifiche catalogazioni generali, sicché la misura della diligenza del professionista dev'essere sempre valutata caso per caso alla luce del principio sopra espresso.

Direttore dei lavori in condominio

Nulla cambia rispetto a quanto fin qui detto quando il direttore dei lavori è rappresentante tecnico del condominio in relazione a lavori di manutenzione delle parti comuni.

In questo caso, ciò che va tenuto a mente è che:

  • la nomina del direttore è competenza dell'assemblea che lo sceglie con le stesse maggioranze previste per la deliberazione dei lavori;
  • l'azione di responsabilità per inadempimento contrattuale, salvo le azioni urgenti e le contestazioni in corso di contratto, deve essere sempre deliberata dall'assemblea;
  • il costo del compenso è ripartito secondo millesimi di proprietà, ovvero ugualmente al criterio di riparto applicabile per i lavori (es. sulla base dell'art. 1126 c.c. se si tratta di lavori di manutenzione del lastrico ad uso esclusivo);
  • il compenso del direttore dei lavori rientra tra le spese detraibili per i vari interventi di recupero del patrimonio edilizio (es. 50%, superbonus, bonus facciate, ecc.).
Sentenza
Scarica Cass. 13 aprile 2015 n. 7373
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