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Dichiarazione abusiva di conformità degli impianti. Ecco le conseguenze.

Molti siti internet propongono soluzioni truffaldine come dichiarazione di conformità ordinate on line.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

A seguito di segnalazioni giunte da parte di alcuni condomini, sono state riscontrate delle violazioni di legge da parte di alcune aziende on line che rilasciavano certificazioni di conformità senza verificare l'impianto di riferimento. La redazione di Condominioweb ha chiesto al "Cna impianti" maggiori informazioni circa il problema in esame.

La dichiarazione di conformità di un impianto. È il documento, rilasciato dal tecnico installatore dello stesso impianto, con il quale si attesta la sua conformità alle norme vigenti e alle specifiche tecniche richieste.

Questo documento venne istituito per la prima volta con la legge n. 46 del 1990, ormai sostituita dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, nato con l'intento di riordinare in un unico provvedimento legislativo le norme vigenti relative alla sicurezza degli impianti.

Lo scopo è stato anche quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, scongiurando soprattutto gli incidenti domestici dovuti al cattivo funzionamento degli impianti.

L'impresa installatrice è tenuta alla consegna del certificato di conformità, al termine dei lavori di installazione di un impianto di qualsiasi tipo o del suo integrale rifacimento.

Il certificato viene redatto sulla base di un modello pubblicato in allegato al D.M. 37/08.

Il modello è stato poi modificato con la pubblicazione del Decreto 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Il problema delle imprese abusive.

Secondo quanto riportato da Cna Installazione Impianti, ormai da diverso tempo, molti siti internet propongono soluzioni truffaldine come dichiarazione di conformità ordinate on line.

Il tutto compilando un modulo nel quale si inseriscono i dati dell'immobile da certificare e senza avere la certezza di vedere l'ombra di un responsabile tecnico abilitato - l'unico soggetto che può rilasciare una dichiarazione di conformità - che venga a controllare l'impianto. A tal proposito Carmine Battipaglia (presidente di Cna Installazione Impianti) ha avuto modo di evidenziare che "la dichiarazione di conformità non può avere un costo in quanto è un atto dovuto, da parte dell'installatore, da rilasciare alla fine dei lavori".

Su tale aspetto l'art. 7, comma 1 del DM 37/08 è alquanto chiaro "al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche, previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità". Lo stesso presidente afferma di aver più volte segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico casi di siti internet che offrivano la possibilità di acquistare un servizio di redazione del Documento di Rispondenza o Certificazione di Conformità in tutta Italia. => Attestato di Prestazione Energetica. Facciamo chiarezza.

La Redazione di Condominioweb ha chiesto al "Cna impianti" maggiori informazioni circa il problema in esame. A tal proposito è emerso cheil presente fenomeno è stato segnalato da alcuni associati del Cna avvertiti dai loro clienti.

In particolare (secondo Cna) è stata proprio la pubblicità "aggressiva" di alcuni siti unitamente ad alcune locandine pubblicitarie inserite nelle cassette delle lettere di alcuni condomini di Roma e Torino a denunciare la cosa; tuttavia, prima di partire con le denunce nei confronti dei siti che pubblicizzavano queste offerte, il Cna Impianti ha voluto segnalare il tutto al Ministero Dello Sviluppo Economico.

Quanto agli aspetti condominiali, il Cna ha precisato che non vi era alcun coinvolgimento degli amministratori di condominio i quali, peraltro, sono perfettamente consci della necessità di avere dichiarazioni di conformità degli impianti "regolari".

Inoltre il fenomeno non sembra riguardare impianti centralizzati o condominiali, ma esclusivamente impianti domestici.

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Le conseguenze delle false certificazioni. Rilasciare una dichiarazione di conformità di un impianto sul quale non si è mai intervenuti comporta delle gravi responsabilità. Per meglio dire, se l'installatore dichiara un impianto conforme alla regola dell'arte senza (la verifica) dichiara il falso e può essere perseguito ai sensi:

- dell'art. 481 del Codice Penale ("Falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica utilità"). In questo caso la norma è diretta a tutelare la fiducia dei consociati nei riguardi degli atti pubblici, specificatamente in ordine alla garanzia di veridicità.

- dell'art. 483 del Codice Penale ("Falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico").

Sull'argomento giova puntualizzare che oggetto materiale del reato di cui all'art.481 c.p. sono quei documenti che la giurisprudenza ha efficacemente definito "quasi pubblici" ad esplicazione della particolare tutela loro accordata.

Si tratta di atti rilasciati da persone che esercitano professioni per il cui esercizio è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato o che adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione ovvero se dell'opera di essi il pubblico è obbligato a valersi.

La funzione certificativa attribuita a tali soggetti, unitamente alla particolare posizione professionale dell'autore, ne giustifica la tutela sotto l'aspetto della falsità ideologica, in deroga all'art.485 c.p. che, per quanto riguarda le scritture private, riconosce conseguenze penali unicamente alla falsità materiale.

La sicurezza nel condominio e la responsabilità dell'amministratore. Con la Legge n. 220 datata 11 dicembre 2012 e con la successiva Legge 23 dicembre 2013 n. 145, sono state apportate importanti "modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" all'articolo 1130 del Codice Civile, il quale definisce le competenze e le incombenze dell'amministratore di condominio.

Al punto 6 del suddetto articolo è possibile leggere che l'amministratore è obbligato a "curare la tenuta del registro anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edifici". Si tratta, quindi, di una "carta di identità" del fabbricato, nella quale sono riportate non solo le notizie utili a identificare i partecipanti al condominio, ma anche le informazioni che delineano lo stato di sicurezza dell'immobile.

Una parte integrante e sostanziale del Registro Anagrafe Condominiale è l'individuazione dei potenziali pericoli relativi alle parti comuni dell'edificio, un'operazione che può essere semplificata dal RAS, (Registro Anagrafe Sicurezza), un documento in cui vengono raccolti tutti i dati pertinenti alle condizioni di sicurezza delle parti comuni del fabbricato.

Spetta, secondo la norma, all'amministratore di condominio individuare i potenziali pericoli ed effettuare l'analisi dei rischi, risulterebbe, dunque, semplice ed utile compilare anche i moduli del RAS.

La redazione del RAS rappresenta, inoltre, un'importante tutela per la figura professionale dell'amministratore: il Registro Anagrafe Sicurezza costituisce infatti un documento attraverso il quale l'amministratore è in grado di dar prova dell'aderenza ai suoi compiti, nonché dell'osservanza del condominio delle disposizione tecniche e di legge.

A tal proposito (quanto agli obblighi dell'amministratore) ancora rilevanti sono gli artt. 1129 e 1130 cod. civ., per l'espressione testuale di quest'ultimo articolo: «L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'art. 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve […]». Il riferimento alle vigenti disposizioni di legge non deve essere limitato a quelle codicistiche, tra le quali anche la disciplina condominiale, ma deve prendere in considerazione tutta la normativa italiana ed europea, per esempio, riguardante la sicurezza degli impianti, il risparmio energetico o la privacy.

Del resto l'amministratore, quale mandatario, seppure sempre sui generis dei condomini, deve provvedere alla manutenzione e alla conservazione dei beni e delle parti dell'edificio condominiale.

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