Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Distacco dall'impianto centralizzato condominiale. Dov'è la convenienza? Analisi dei costi e benefici

Chiedere il distacco dall'impianto centralizzato ma solo a determinate condizioni tecniche.
Ivan Meo 

In base alla nuova Riforma del condominio (che entrerà in vigore il prossimo 18 giugno), il singolo condomino ha facoltà di chiedere il distacco dall’impianto centralizzato ma solo a determinate condizioni tecniche. Analizziamole

Ai sensi del nuovo articolo 1118 del codice civile, il singolo condomino ha facoltà di chiedere il distacco dall’impianto centralizzato purché da questa operazione non derivino gravi squilibri di funzionamento dello stesso o aggravi di spesa per gli altri condomini.

A tale condizione si deve aggiungere che, pur distaccandosi, il condomino è tenuto comunque al pagamento della propria quota per le opere di manutenzione straordinaria dell’impianto, nonché a quelle per il suo mantenimento e/o regolare messa a norma.

La richiesta di distacco è vincolata comunque alla relazione di un tecnico che deve accertare la misura dell’inevitabile squilibrio che viene a crearsi nell’impianto centralizzato (dimensionato per garantire ripartizione di calore e confort adeguati nei vari alloggi), venendo meno una unità.

Sulla base di questa valutazione, il tecnico deve quantificare l’eventuale quota forfettaria di compensazione per la quantità di calore di cui si continuerebbe comunque ad usufruire, derivante dagli appartamenti confinanti e dalle tubazioni che attraversano l’appartamento (in media, si riuscirebbe a beneficiare di una temperatura di 16-17°).

Tuttavia il distacco comporta dei costi non indifferenti.
Alla quota forfettaria bisogna aggiungere le spese necessarie per:

  • installazione della caldaia autonoma ad alto rendimento energetico o a condensazione;
  • installazione di un canna fumaria per lo scarico fumi, molto onerosa soprattutto per gli appartamenti non situati all’ultimo piano; solitamente si cerca di sfruttare i canali di evacuazione fumi già presenti, tipo quelli delle cappe di aspirazione cucina, comunque non adeguati allo scopo.

    In base ai regolamenti comunali e nel rispetto del decoro architettonico, è possibile realizzare una canna fumaria esterna che consenta lo scarico al di sopra del solaio di copertura, ma comportanti costi non indifferenti;

  • opere per la realizzazione del nuovo impianto con:
  • - distacco delle tubazioni dell’appartamento dall’impiantopxentralizzato, con inevitabili opere murarie;
  • - allaccio e adeguamento della nuova linea gas;
  • - realizzazione di una nuova rete idraulica di distribuzione ai vari radiatori (l’intervento meno invasivo comporta l’impiego di canaline esterne o a soffitto o sul battiscopa);
  • - progetto e dichiarazione di conformità dell’impianto, con relativa relazione da presentare al condominio.

A questi costi vanno aggiunti, necessariamente, quelli dei consumi annui di gas e quelli delle verifiche periodiche e degli interventi manutentivi. A conti fatti, il distacco risulta quanto mai oneroso.

Più conveniente risulterebbe, invece, un intervento di efficientamento dell’impianto centralizzato, con relative spese pro-quota per la riqualificazione della centrale termica, spese di risanamento degli impianti individuali con l’installazione di valvole termostatiche ai radiatori e di un sistema di contabilizzazione del calore.

Se si rapportano i costi dei due interventi - distacco dal centralizzato da una parte, riqualificazione dello stesso dall’altra - quest’ultimo vede un risparmio di ben il 45% rispetto al primo. Il D.P.R. 59/09, che prevede norme sul contenimento dei consumi energetici, precisa, infatti, che per tutti gli immobili con più di quattro unità abitative e con potenza superiore ai 100 Kw, è preferibile mantenere l’impianto centralizzato e l’eventuale ricorso all’autonomo deve essere vincolato a gravi cause tecniche certificate da un professionista abilitato.

Tornando alla relazione tecnica, comprovante l’assenza quasi totale di squilibri funzionali all’impianto centralizzato in caso di distacco, questa deve essere sottoposta al vaglio dell’assemblea condominiale che:

  • non è tenuta a fornire una particolare autorizzazione, ma deve accertarsi che sussistano i presupposti di legge;
  • sulla base di una valutazione autonoma, l’assemblea può tuttavia decidere di autorizzare o meno il distacco dall’impianto centralizzato, opponendo una propria relazione tecnica;
  • infine, se il regolamento condominiale (stipulato fra il costruttore e il condominio, e poi adottato da tutti i condomini), non permette il distacco, l’operazione può risultare quanto mai difficile, pur non essendo consentito, secondo la recente giurisprudenza, il divieto assoluto di distacco.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento