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Impianti negli edifici e certificazioni di conformità e rispondenza

Impianti condominiali, certificazioni di conformità o rispondenza.
Avv. Alessandro Gallucci 

Si è soliti leggere e sentire dire che gli impianti presenti negli edifici, ivi compresi gli stabili in condominio, debbano essere in possesso delle così dette certificazioni di conformità o rispondenza.

Quali le norme di riferimento?

Quali impianti devono possederle?

Che cosa sono?

Quando devono essere presenti?

Chi le può fornire?

Partiamo dal primo quesito: normativa di riferimento è quella contenuta nel decreto ministeriale n. 37 del 2008.

Esso riguarda:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio (cfr. art. 1 d.m. n. 37/08).

Per gli impianti rispetto ai quali sono previste specifiche disposizioni (si pensi agli ascensori, cfr. d.p.r. n. 162/99), si applicano le norme di sicurezza ivi contenute.

Ratio della normativa, che considera la presenza delle certificazioni quale requisito imprescindibile per l'ottenimento della agibilità (cfr. art. 9 d.m. n. 37/08).

Abitabilità e agibilità sono la stessa cosa

I lavori di progettazione, installazione e manutenzione dei predetti impianti devono essere eseguiti da professionisti ed imprese con specifici requisiti (artt. 3 e 4 d.m. n. 37/08)

La certificazione di conformità è quel documento che viene rilasciato al termine dei lavori e previa esecuzione delle verifiche imposte dalla legge ed ha funzione, per l'appunto, di certificare che gli impianti (anche nel caso di interventi su parte dell'impianto, con solo riferimento a tale parte) sono conformi alle legge ed alle regole tecniche Uni e Cei.

Se l'impianto è stato eseguito prima dell'entrata in vigore del d.m. n. 37/08 è sufficiente una dichiarazione di rispondenza dell'impianto stesso alla normativa vigente.

Come per la realizzazione e la certificazione di conformità, anche per quella di rispondenza è previsto che la stessa sia rilasciata da professionisti abilitati (cfr. art. 7, sesto comma, d.m. n. 37/08). Chiaramente se l'impianto non ha i requisiti per ottenere questa certificazione dovrà essere sottoposto ai necessari adeguamenti, con contestuale rilascio di certificazione di conformità.

Che cosa succede se il proprietario è sprovvisto di certificazione di conformità o rispondenza? La legge prevede l'irrogazione di sanzioni (art. 15 d.m. 37/08).

Inoltre, l'art. 15, settimo comma, del d.m. in esame specifica che “sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attivita' disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni”.

Come dire: l'impresa non abilitata che esegue i lavori di realizzazione e manutenzione degli impianti non ha diritto alcun compenso ed anzi può essere chiamata a rispondere dei danni causati.

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