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Risarcimento danni dall'assicurazione e franchigia: a chi spetta pagare la differenza?

Danno da infiltrazione dal tetto comune e risarcimento dall'assicurazione.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nel condominio in cui vivo si è verificato un danno da infiltrazioni dal tetto comune verso un'unità immobiliare di proprietà esclusiva.

L'amministratore ha subito provveduto a denunciare il sinistro all'assicurazione, la quale ha valutato il danno come rientrante tra quelli risarcibili e si è quindi aperta la fase di liquidazione del danno.

L'amministratore ha subito provveduto a denunciare il sinistro all'assicurazione, la quale ha valutato il danno come rientrante tra quelli risarcibili e si è quindi aperta la fase di liquidazione del danno.

Lo stesso amministratore, nelle varie comunicazioni intercorse con la società assicuratrice, aveva inviato un preventivo di spesa per il risarcimento del danno al condomino. Abbiamo saputo che il danno ammontava a 900,00 euro.

Il problema è che per questo genere di danni la polizza prevede una franchigia di 200,00 euro: in pratica l'assicurazione ha mandato all'amministratore un assegno da 700 euro.

Il condomino danneggiato ha preso la somma specificando, per iscritto, che la tratteneva a titolo di acconto sulla maggior somma prevista nel preventivo a suo tempo presentato e chiedendo il saldo.

Io ritengo che siccome l'assicurazione ha riconosciuto 700 euro gli altri 200 euro, vista la franchigia, li debba considerare "andati persi". Sbaglio?

Al nostro lettore, in questo caso, dobbiamo dare una brutta notizia. Il condomino, suo vicino, ha ragione: egli ha diritto al risarcimento integrale del danno subito (con defalcamento della propria quota in quanto comproprietario) ed è il condominio a "dover mettere mano al portafoglio " e riconoscergliela.

Vediamo perché.

Assicurazione e danni da infiltrazioni

È sempre utile ricordare che quello di assicurazione è un contratto grazie al quale l'assicurato, dietro il pagamento di un premio, si vede indennizzato dalla compagnia per i danni che dovessero derivare da specifici eventi (così detti sinistri) previsti dal contratto stesso.

La manleva economica, tuttavia, non vuol dire esonero dalla responsabilità, ossia dagli obblighi connessi alla posizione che si assume rispetto al bene/evento che ha causato il danno.

D'altra parte l'assicurazione per la responsabilità civile per danni circolazione dei veicoli copre l'assicurato rispetto ai risarcimenti, ma la colpa del sinistro resta sempre in capo al suddetto assicurato.

Lo stesso discorso riguarda il danno da infiltrazioni provenienti dal tetto condominiale: il fatto che l'assicurazione intervenga per tenere indenne da conseguenze economiche il custode del bene non vuol dire che lo mandi esente da responsabilità.

L'esistenza di una franchigia - ossia di un'aliquota esclusa dall'indennizzo - non fa venire meno il dovere da parte del custode del bene di risarcire al danneggiato l'intero pregiudizio subito.

Come quantificare i danni da infiltrazione

Nulla vieta, naturalmente, che le parti possano mettersi d'accordo e stabilire che la liquidazione dell'assicurazione possa considerarsi sufficiente, ma nel caso che ci ha sottoposto il nostro lettore, ci pare che le cose non stiano esattamente in questo modo.

In conseguenza della situazione descritta, quindi, l'amministratore (se non vi sono contestazioni in merito alla quantificazione del danno, come pare non ve ne siano) dovrà provvedere a ripartire il danno tra tutti i condòmini, sottraendo dalla somma dovuta la quota parte del danneggiato quale comproprietario del tetto.

Il condomino che intende chiedere il risarcimento del danno da infiltrazione

Indennizzo, il pagamento va eseguito al condominio

Non è raro che l'assicurazione provveda a contrattare la misura del risarcimento direttamente con il danneggiato.

Questa modalità, è bene tenerlo a mente, è legittima solamente se lo prevede il contratto di assicurazione, ovvero in un momento successivo la compagnia assicurativa abbia comunicato tale adempimento, ovvero l'assicurato abbia chiesto di agire in questo modo.

È chiaro sul punto il secondo comma dell'art. 1907 c.c. a mente del quale "l'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede".

In buona sostanza, ove l'assicurazione paghi direttamente al danneggiato, comprendendo nell'importo la quota corrispondente alla franchigia, per poi richiederla all'assicurato, senza aver concordato, ovvero comunicato e aver avuto richiesta di questa linea di azione, allora rischia di vedere frustrata la sua richiesta di franchigia.

Assicurazione, la stipula del contratto è affare di competenza assembleare

La scelta della compagnia assicurativa, è utile ricordarlo, è di esclusiva competenza dell'assemblea.

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