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Nessun risarcimento del danno in caso di caduta delle foglie dall'albero del vicino

Cadono le foglie sul tetto del vicino, nessun risarcimento del danno.
Avv. Dolce Rosario 

Il danno futuro non è risarcibile, se non adeguatamente provato

Il fatto. Il sig. Tizio agisce in giudizio nei confronti del fratello Caio, lamentando che all'interno della proprietà di quest'ultimo si trovano degli alberi di pini, i quali, per effetto del vento, lasciano cadere sulla falda del tetto della propria abitazione diverse spore (aghi e frutti), da cui il pericolo di intasamento delle grondaie.

Egli non è più disposto a tollerare tale stato delle cose e quindi di occuparsi personalmente della necessaria manutenzione del proprio tetto.

Chiede, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. che Caio sia condannato:

a) a porre in essere i comportamenti necessari a eliminare la situazione;

b) a farsi carico dei costi annuali di pulitura del tetto con determinazione di un importo annuale;

c) a risarcire la spesa di Euro 1.476,20 sostenuta nel 2013 per la pulizia del manto di copertura.

Il sig. Caio si costituisce in giudizio e si difende deducendo che, in realtà, non vi è mai stata alcuna interclusione delle grondaie. In assenza di danni (provati), conclude per il rigetto delle pretese. (Il diritto al risarcimento del danno si trasferisce con la proprietà?)

La Sentenza. Tutte le domande formulate da Tizio sono state ritenute, dal Tribunale di Padova, infondate. Vediamo perché.

Il Giudice adito ha argomentato con la Sentenza nr 3550 del 2014 che l'art. 2051 c.c. rubricato “responsabilità da cose in custodia” si occupa del risarcimento del danno provocato da un bene ad un terzo.

La norma richiamata da Tizio assicura quindi una tutela esclusivamente risarcitoria. Essa, in quanto tale, non appare suscettibile di applicazione quando si lamenti un mero pericolo di danno (come occorre nel caso in specie).

In particolare, per danno futuro s'intende un danno che può assumere rilevanza giuridica esclusivamente nei limiti in cui il suo verificarsi rivesta il carattere di ragionevole certezza, già prima della pronuncia della Sentenza stessa.

La pura e semplice possibilità del suo verificarsi, per come paventata agli atti (e non documentata dall'attore), non è stata ritenuta ex sesufficiente per l'emissione del provvedimento richiesto (condanna per risarcimento danni).

In conclusione. La giurisprudenza di legittimità – come riportata in seno alla Sentenza in commento – è costante nell'evidenziare che il proprietario di un albero non può essere responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per la sola caduta di foglie sul fondo confinante(Cass. sez. III, 9.8.07, n. 17493),.

La loro semplice caduta nel fondo del vicino non assume un connotato in sé lesivo e/o pregiudizievole trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo (fatta salva la circostanza in cui le foglie siano lasciate esposte per lungo tempo alle intemperie, per la totale incuria del proprietario della superficie interessata dalla caduta).

La riferita condotta, pertanto, risulta al più essere assoggettabile alle disciplina prevista per i rapporti di vicinato (artt. 832 e ss. Cc).

Sentenza
Scarica Tribunale Padova, Sezione 2 civile Sentenza 20 novembre 2014, n. 3550
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