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Contratto di appalto. Se il condominio sospende i lavori di manutenzione, senza un valido motivo, paga i danni

il condominio paga i danni derivante dalla ritardata esecuzione dei necessari interventi di straordinaria manutenzione.
Avv. Francesca Consolati 

Con la sentenza n. 1109 del 25 ottobre 2016 il Tribunale di Ascoli Piceno ha statuito che nell'ambito del contratto di appalto non deve essere ravvisata la responsabilità per danni derivati a terzi nell'esecuzione dell'opera solamente in capo all'appaltatore, ma anche in capo al committente, qualora a carico di quest'ultimo si possano ravvisare specifiche violazioni del principio del neminem laedere previsto dall'art. 2043 c.c..

I fatti. Il condominio veniva citato innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno affinchè venisse accertata e dichiarata ex art. 2043 c.c. la responsabilità esclusiva ed integrale dello stesso nella causazione del danno economico lamentato dalla società attrice, consistente nel mancato incasso di somme di denaro conseguente a sviamento di clientela, perdita di chance ed avviamento commerciale.

Nello specifico, la società attrice lamentava il fatto che il condominio avesse commissionato ad una ditta appaltatrice l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria nel periodo pre-natalizio senza approvazione di un crono–programma.

Inoltre, i lavori erano stati sospesi dal 07.12 al 27.12 e in tale periodo natalizio non erano state rimosse le impalcature.

Parte attrice, proprietaria di alcuni locali ad uso negozio siti all'interno del condominio, rappresentava che fosse stato programmato meglio l'avvio dei lavori al fine di evitare un'inopportuna esecuzione dell'attività manutentiva nel periodo natalizio, scongiurando quindi ovvi disservizi e soprattutto intuibili pregiudizi di natura economica.

A dette doglianze si aggiungeva il fatto che il condominio non si fosse opposto alla sospensione dei lavori dal 07 al 27 dicembre, ciò comportando un concreto e reale decremento delle vendite nel mese più proficuo, quale appunto quello di dicembre.

Ecco perchè l'appaltatore non può sospendere i lavori per il mancato pagamento

Si costituiva in giudizio il condominio, il quale eccepiva di non essere responsabile nè del cantiere affidato alla ditta appaltatrice nè della sospensione dei lavori: nello specifico, le impalcature erano state collocate in modo tale da lasciare libero l'ingresso e la visuale dei negozi della società attrice, mentre i decrementi di guadagno erano verosimilmente ricollegabili all'incremento delle promozioni effettuate nel periodo di riferimento dai concorrenti negozi di grande distribuzione.

I lavori vanno ultimati, altrimenti l'appaltatore riscarcisce i danni al committente.

La motivazione. Il Tribunale di Ascoli Piceno statuiva in primo luogo che non vi fosse alcuna responsabilità imputabile al condominio convenuto relativamente alla mancata comunicazione ai condomini delle tempistiche dei lavori, non sussistendo alcun obbligo in tal senso.

Viceversa, il condominio convenuto veniva considerato responsabile nei confronti della società attrice per aver consentito la sospensione dei lavori per un periodo di venti giorni in assenza di una valida giustificazione prevista in modo specifico e puntuale dalle condizioni contrattuali pattuite. Il condominio infatti si era limitato a dedurre l'esistenza della facoltà della ditta appaltatrice di sospendere i lavori senza indicare l'esistenza di una specifica causa di forza maggiore che autorizzasse o legittimasse tale sospensione.

Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che le rimostranze già lamentate dalla società attrice avrebbero dovuto indurre il condominio ad esercitare con maggiore attenzione la propria attività di controllo sull'esecuzione dei lavori in forza delle condizioni contrattuali pattuite e sottoscritte (l'appaltatore infatti si era impegnato sia alla riconsegna entro una precisa data che alla sospensione solo per cause di forza maggiore, ad esempio le condizioni climatiche).

Non avendo adempiuto alla propria attività di controllo, il condominio convenuto è stato dunque considerato responsabile (quale committente dell'opera) nei confronti del condomino-attività commerciale che subì un danno derivante dalla ritardata esecuzione dei necessari interventi di straordinaria manutenzione.

Con riguardo infine al decremento di natura economica, il Tribunale adito ha ritenuto verosimile che l'apposizione delle impalcature abbiano potuto incidere sulla visibilità del locale determinando effetti negativi sulla frequentazione del negozio da parte di possibili avventori.

Pertanto, seppur non integralmente il (documentato) calo di fatturato è stato ritenuto attribuibile all'apposizione dell'impalcatura dinnanzi alle vetrine del negozio nel periodo natalizio.

Per quanto concerne la liquidazione del danno, il Giudice si è affidato alla valutazione equitativa.

In conclusione, appare chiaro come la ratio sottostante alla esaminata pronuncia sia quella secondo la quale, qualora in un contratto di appalto siano previste in maniera precisa e puntuale sia la data di inizio e fine lavori che la natura delle cause di sospensione dei lavori medesimi, il condominio risponde quale committente dell'opera nei confronti dei condomini che abbiano subito un danno dall'ingiustificato ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria contrattualmente pattuiti.

Sentenza
Scarica Tribunale di Ascoli Piceno n. 1109 del 25 ottobre 2016
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