Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Portone condominiale, notifica degli atti giudiziari amministrativi e potenziale violazione della privacy

Valutazione sulla liceità dell'affissione della cartella verso il privato o il Condominio sul portone condominiale.
Avv. Valerio Palma del Foro di Roma Privacy and Legal Advice 2018 S.r.l. 

Con il presente articolo si vuole analizzare, secondo l'attuale normativa privacy, l'attività di notificazione di atti compiuta in merito a provvedimenti emanati dell'autorità preposta all'irrogazione di sanzioni pecuniarie, come ad esempio la notificazione di avvisi di accertamento o di cartelle esattoriali per il pagamento di tributi.

Deve innanzitutto considerarsi che per trattamento si intende, tra le altre cose, ai sensi dell'art. 4, 1, Reg.Ue 679716, "... la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione..." e, quindi, tra questi rientra l'attività di notificazione).

Il dato personale, poi, secondo l'art. 4 del Reg. UE 16/679, è "qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)". Gli atti in esame contengono sicuramente il nome e il cognome del soggetto, oltre alle imposte, agli interessi e alle relative sanzioni dovute dal contribuente.

Collegano altresì tali dati a un (almeno) "apparente" stato di insolvenza che, sebbene con costituisca letteralmente e di per se un dato "sensibile" - rectius "particolare" (ex art. 9 Reg.UE 16/679: dati sulla salute, su condanne penali, sull'origine razziale, sull'appartenenza politica, ecc.), ciononostante può ritenersi un'informazione da "trattare" con particolare cautela.

Dovranno quindi utilizzarsi misure tecniche ed organizzative adeguate in relazione al trattamento, con ciò intendendosi, tra l'altro, la protezione dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale dei dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (art. 32, comma 2, Reg. cit.).

Destinatario dell'atto notificato può essere tanto il singolo condomino quanto l'intero Condominio, inteso come la collettività dei medesimi condomini.

La normativa sulle notificazioni contenuta negli artt. 137 e ss. cpc e di cui all'art. 60 D.p.r 600/1973, invero, già prevede sufficienti cautele affinché il contenuto dell'atto da notificarsi (e quindi i dati personali in esso contenuti), possa essere acquisito unicamente dal diretto interessato/destinatario.

Per quanto attiene al Condominio, poiché ente non dotato di personalità giuridica, la notificazione segue le regole fissate per le persone fisiche, che sono unitariamente rappresentante dalla persona dell'amministratore p.t. (Cass. n. 25276/17).

Essa può eseguirsi quindi a mani dello stesso, ovvero spedita per posta raccomandata A/R nel luogo di abitazione o dove l'amministratore ha l'ufficio (o alla sua PEC).

In sua assenza, l'atto può essere consegnato a una persona di famiglia ovvero addetta alla casa o all'ufficio, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.

Il plico può essere anche consegnato al portiere dello stabile in condominio, da considerarsi a tutti gli effetti "ufficio" dell'amministratore, ma solo quando esistono locali effettivamente destinati e utilizzati per la gestione delle cose e dei servizi comuni.

Dunque la notificazione dell'atto indirizzato al Condominio e affisso al portone per irreperibilità del destinatario è da considerarsi nulla. In quanto, in mancanza di servizio di portierato, la medesima affissione andrebbe effettuata, semmai, sulla porta dell'abitazione dell'amministratore.

Ma uguale conclusione vale per il singolo condomino (cfr. sentenza n. 77/22/13 della Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sezione Staccata di Lecce). Le pronunce richiamate e la normativa alla base delle stesse, portano a compiere la seguente riflessione.

L'affissione al portone esterno di un Condominio, oltre a non raggiungere quel sufficiente grado di certezza preteso dall'ordinamento giuridico circa la personale conoscibilità, da parte del destinatario, del contenuto dell'atto notificato, espone un'informazione a carattere preminentemente privata e riservata, al possibile accesso di terzi non autorizzati.

Usa la bacheca condominiale per vendetta e viene condannato

In caso di affissione alla porta dell'abitazione del singolo condomino può ritenersi invece che non si abbia mai questione di privacy, poiché la notificazione è compiuta osservando la legge "speciale" e quest'ultima si applica, per giunta, nell'esercizio di un interesse pubblico rilevante che legittima addirittura il trattamento di dati sensibili (cfr. art. 2-sexies, comma 2, lett. I, D.Lvo 101/2018).

Dunque, nel bilanciamento delle due normative e degli interessi tutelati sottesi a esse, può reputarsi prevalente quella finalizzata alla riscossione del tributo.

Sempre che avvenga, però, in conformità di legge.

La contemporanea violazione delle norme sulle modalità di notificazione, infatti, qualora avvenga in maniera con conforme alle vigenti disposizioni "privacy", potrebbe rendere illecita e passibile di una segnalazione al Garante, che oggi, ai sensi dell'art. 144 D.Lvo 101/2018, può effettuare chiunque anche se non interessato direttamente rispetto all'illecito.

Avv. Valerio Palma del Foro di Roma

Privacy and Legal Advice 2018 S.r.l.

  1. in evidenza

Dello stesso argomento