Cos'è l'inabilitazione? E quali effetti comporta nei confronti dell'amministrazione di condominio?
L'inabilitazione è, insieme all'interdizione e all'amministrazione di sostegno, una delle forme di tutela degli interessi delle persone incapaci di provvedervi autonomamente; la forma intermedia, diciamo così, tra le altre due, una più stringente (l'interdizione), l'altra più leggera (l'amministrazione di sostegno).
Anche in questo, come negli altri due casi, l'amministratore del condominio cui appartiene il condòmino inabilitato è tenuto a conoscere e rispettare, per quanto di sua competenza, le norme in materia.
Le norme di riferimento sono contenute negli artt. 414 e ss. c.c. Riportiamo qui in sintesi il contenuto di quelle maggiormente utili per il presente discorso, rinviando alla lettura integrale delle stesse.
Definizione e procedure per l'inabilitazione di un condòmino
L'inabilitazione è pronunciata con sentenza a seguito di un procedimento attivato presso il tribunale civile o presso il tribunale dei minorenni (se trattasi di minore).
In quali casi si richiede? La risposta è data dall'art. 415 c.c., per il quale possono essere inabilitati: il maggiorenne infermo di mente il cui stato non è così grave da richiedere l'interdizione, chi espone sè o la propria famiglia "a gravi pregiudizi economici", per prodigalità o per abuso abituale di alcolici o stupefacenti; chi è sordo o cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno avuto un'educazione sufficiente e se non devono essere interdetti (perchè del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi). Al pari dell'interdizione, l'inabilitazione può riguardare anche il minore non emancipato; in tal caso vale dal raggiungimento della maggiore età.
L'inabilitazione può essere pronunciata anche d'ufficio dal giudice, nell'ambito di un procedimento d'interdizione; viceversa, può essere pronunciata l'interdizione, o l'amministrazione di sostegno, in un giudizio avviato per inabilitazione. Infine, l'inabilitazione può essere pronunciata in seguito a revoca dell'interdizione.
In attesa del provvedimento conclusivo del procedimento, può essere nominato, in seguito all'esame della persona, un curatore provvisorio; in tal caso, se poi la richiesta di inabilitazione è rigettata, può disporsi che il curatore provvisorio rimanga in esercizio sino al passaggio in giudicato della sentenza.
Il provvedimento, al pari di quelli di interdizione e di amministrazione di sostegno, deve essere annotato dal cancelliere sull'apposito registro e inviato entro dieci giorni all'ufficiale di stato civile per l'annotazione sull'atto di nascita; stesse annotazioni vanno eseguite in caso di revoca del provvedimento.
Gli effetti della pronuncia decorrono dalla pubblicazione della sentenza (o dal compimento della maggiore età, v. supra), mentre quelli della revoca dal passaggio in giudicato della sentenza.
Diritti e limitazioni dell'inabilitato in ambito condominiale
All'inabilitato si applicano le norme sull'emancipazione (v. artt. 390 e ss.).
L'inabilitato titolare di un'impresa commerciale può essere autorizzato a proseguire l'attività, eventualmente con la nomina di un institore. Se autorizzato all'esercizio l'impresa, può compiere atti di straordinaria amministrazione (v. art. 397 c.c.).
L'inabilitato può compiere autonomamente atti di ordinaria amministrazione, mentre non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza il consenso del curatore; in sentenza può però essere previsto che alcuni atti di straordinaria amministrazione siano compiuti senza l'assistenza del curatore.
Per il compimento di atti di straordinaria amministrazione è necessaria anche l'autorizzazione del giudice tutelare, mentre per determinati atti (v. art. 375 c.c.) se il curatore non è il genitore è necessaria l'autorizzazione del tribunale dietro parere del giudice tutelare, (art. 394 c.c., richiamato dall'art. 424 c.c.).
Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza (o dopo la nomina del curatore provvisorio ove segua la pronuncia di inabilitazione) in violazione delle norme, posso essere annullati. L'annullamento può essere richiesto anche per gli atti compiuti prima della sentenza o del decreto provvisorio, se l'altro contraente è in malafede.
Il curatore non sostituisce l'inabilitato, ma lo affianca. In sostanza, l'inabilitato ha una incapacità parziale di agire.
Obblighi dell'amministratore di condominio verso l'inabilitato
L'amministratore di condominio, dunque, dovrà essere debitamente informato della nomina del curatore e dei poteri conferitigli: egli sarà tenuto ad informarsi, essendo resa pubblica la notizia ai sensi dell'art. 425 c.c. (principio affermato con riferimento alla notifica di un precetto, dal Trib. Di Parma con la sentenza n. 274/2014, seppur in riferimento a interdizione e amministrazione di sostegno).
Starà comunque alla diligenza del curatore informare debitamente l'amministratore della nomina.
Da quanto detto, la questione si pone essenzialmente con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, quali, in condominio, quelli che attengono alla vendita di un immobile di proprietà condominiale o ad innovazioni.
Badando alla circostanza che gli atti compiuti in violazione delle norme possono essere annullati, l'amministratore dovrà ad es., per quanto di sua competenza, curarsi della regolare convocazione in assemblea e del corretto invio delle comunicazioni alla luce dei provvedimenti emessi con il procedimento di inabilitazione.
Ciò, in esecuzione del suo obbligo di corretta convocazione degli aventi diritto (ex art. 1136 c.c.).
Mentre, spetterà al presidente dell'assemblea verificare i motivi della presenza in assemblea (ove il curatore dovesse presentarsi in assemblea) e chiedere copia del provvedimento giudiziale, in analogia con quanto previsto circa i compiti del presidente nelle assemblee delle società (a norma dell'art. 2371 co.1 c.c. "Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale").
Inoltre, dal momento che determinati atti richiederebbero l'autorizzazione del giudice (es. vendita), un amministratore diligente dovrebbe ammonire l'assemblea delle conseguenze della mancata osservazione delle norme in materia di inabilitazione.