Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

TIA 2. Legittima l'applicazione dell'IVA sulle bollette

La Tia2 ha una natura corrispettiva: è legittima l'applicazione dell'Iva sulle bollette.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

TIA 1 e TIA 2. La Tia 1 è la tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 22/97 (il cosiddetto "decreto Ronchi"). La tariffa di igiene ambientale è suddivisa in due quote: una fissa e una variabile.

La quota fissa è dovuta a fronte della copertura dei costi generali di gestione (è il caso, per esempio, di ammortamenti, spese amministrative eccetera); la seconda, cioè la quota variabile, si riferisce invece alle spese per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze (è il caso, per esempio, della raccolta e del trasporto rifiuti, eccetera).

La tariffa di igiene ambientale è stata qualificata come tributo dalla sentenza 238/09 della Consulta.

La Tia 2, invece, è la tariffa integrata ambientale prevista dall'articolo 238 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 152/06).

Funziona in modo analogo alla Tia 1, anche se è stata qualificata entrata non tributaria dal Dl 78 del 2010.

TIA: riconosciuta l'illegittimità dell'IVA che finiva in bolletta

La vicenda. Il Giudice di Pace di Venezia aveva rigettato l'opposizione proposta dalla società Beta avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore della società Alfa della somma di Euro 185,73 a titolo di rimborso degli importi IVA, ritenuti indebitamente incassati dalla stessa su fatture relative alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui al Decreto Legislativo n. 22 del 197, articolo 49 (c.d.

TIA1) e, a partire dal giugno 2011, alla Tariffa Integrata Ambientale di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 238 (c.d. TIA 2).

Avverso tale sentenza proponeva appello la Società beta deducendo, tra l'altro, l'assoggettabilità ad IVA sia della TIA 1 che della TIA 2.

Il Tribunale di Venezia riformava parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla entità delle spese liquidate, confermando nel resto la decisione impugnata.

Se l'immobile non è utilizzato, non si paga la TIA

Il ragionamento del Tribunale (in grado di appello). Nel giudizio di secondo grado, il Tribunale sulla premessa che le due tariffe, relative rispettivamente alla TIA1 e alla TIA2, fossero state ritenute dalla Suprema Corte (con sent. n. 3756 del 2012) lo stesso tributo, e che quindi potessero essere trattate congiuntamente, ha affermato la natura tributaria della TIA, in quanto mera variante della TARSU, e la conseguente non assoggettabilità ad IVA di tale tariffa (in entrambe le fattispecie oggetto di causa, sia TIA1 che TIA2), in conformità alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 238/2009 e ord. n. 64/2010) ed al successivo consolidato orientamento di questa Corte, confermato dalla Sezioni Unite con sentenza n. 5078 del 2016.

Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso in cassazione per avere la sentenza impugnata erroneamente accomunato la tariffa disciplinata dal Decreto Legislativo n. 162 del 2006, articolo 238 (c.d. TIA2) a quella disciplinata dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 49 (c.d.

TIA1) e per averne escluso la natura corrispettiva e/o comunque per avere escluso il suo assoggettamento all'IVA.

Il ragionamento della Cassazione. Gli ermellini, contrariamente al ragionamento esposto dal Tribunale di Venezia, evidenziano che a differenza delle tariffe sui rifiuti che l'hanno preceduta, la Tia2 ha davvero una natura corrispettiva, e quindi è legittima l'applicazione dell'Iva sulle bollette.

La tariffa sui rifiuti chiamata a sostituire la vecchia tassa per rispondere al principio europeo del «chi inquina paga» è stata introdotta in una prima versione, la Tia1, nel 1997, e in una seconda, la Tia 2 appunto, nel 2006.

Sulla prima, applicata in oltre 1.500 Comuni, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 238/2009, in cui i giudici delle leggi hanno stabilito che sotto al nome di «tariffa» si nascondeva un tributo, e che quindi l'Iva era illegittima perché non si può applicare un'imposta su una tassa. La Tia 2, però, è una tariffa vera e propria secondo la Cassazione.

È vero, spiega la sentenza, che il pagamento è obbligatorio per chiunque produca rifiuti nei Comuni che la applicano; ma la norma la qualifica espressamente come «corrispettivo», e soprattutto misura il conto sulla base delle «quantità e qualità medie di rifiuti prodotti per unità di superficie».

In conclusione, "La tariffa di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 238 ("Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani", poi denominata "Tariffa Integrata Ambientale" - c.d.

TIA2) come interpretata dalla Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 14, comma 33, conv. dalla L. n. 122 del 2010, ha natura privatistica, ed è pertanto soggetta ad IVA ". Cass. Civ. Ord. n. 16332 del 21 giugno 2018

Sentenza
Scarica Cass. Civ. Ord. n. 16332 del 21 giugno 2018
  1. in evidenza

Dello stesso argomento