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Superbonus e variazioni catastali: le novità

L'Agenzia delle Entrate si avvarrà delle banche dati del Catasto e delle comunicazioni precedentemente inviate dai beneficiari, per assicurarsi che tutto sia in regola.
Redazione Condominioweb 

Gli interventi rientranti nell'ambito del c.d. Superbonus potrebbero avere effetti positivi, oltre che sul valore di mercato delle unità immobiliari interessate, anche sulle loro capacità di reddito, con possibili ripercussioni sulla rendita catastale accertata negli atti del catasto dei fabbricati.

Superbonus e variazioni catastali

L'Agenzia delle Entrate verifica, in relazione alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolati dal c.d. "Superbonus", la presentazione delle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, anche ai fini di eventuali effetti sulle rendite dell'immobile presenti in atti del catasto dei fabbricati.

Questo significa che, chiuso il cantiere Superbonus, sarà necessario presentare all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione relativa all'avvenuta o non avvenuta variazione della rendita catastale, legata all'aumento del valore dell'immobile a seguito dei lavori di efficientamento energetico e miglioramento antisismico, di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (articolo 1, commi 86, Legge di Bilancio 2024).

È importante notare che la rendita catastale "proposta" dal contribuente rimane nei documenti catastali fino a quando l'ufficio non procede con i necessari accertamenti informatici o tradizionali, entro dodici mesi dalla presentazione delle dichiarazioni.

L'amministrazione finanziaria ha il diritto di verificare le caratteristiche degli immobili e, se necessario, apportare modifiche alle informazioni censuarie iscritte in catasto.

Un passo che si colloca nell'ottica di garantire la corretta applicazione delle norme fiscali e la trasparenza nel contesto delle agevolazioni fiscali legate al Superbonus.

Superbonus, l'Agenzia delle Entrate rilascia la guida aggiornata

I controlli

Il comma 87, dell'articolo 1, della Legge di Bilancio 2024, dispone che, nei casi oggetto di verifica di cui al comma 86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può inviare apposita comunicazione al contribuente che dovrà regolarizzare la propria posizione in caso negativo.

I controlli del Fisco si baseranno su liste selettive di contribuenti che hanno beneficiato del Superbonus, per accertare che se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione in riferimento alla variazione catastale.

La relazione tecnica alla Legge di Bilancio afferma che le disposizioni non determinano maggiori oneri finanziari, trattandosi di verifiche svolte in via ordinaria dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Gli stessi, al contrario, possono avere effetti positivi sul gettito non predeterminabili, che, per motivi prudenziali, non sono oggetto di quantificazione.

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