Il Superbonus del 110%, ormai noto ai più, pare essere il provvedimento dell'anno.
Se ne è parlato perfino nelle conferenza stampa successive alle consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi.
Il Superbonus del 110% rappresenta, nell'idea di chi l'ha proposto un potentissimo strumento di ammodernamento in termini di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico del patrimonio immobiliare italiano.
C'è da dire che alle novità dalla sua introduzione alla fine del 2020 non si è riusciti a star dietro: a maggio la prima formulazione dell'art.119 d.l. Rilancio e poi le modifiche introdotte da:
- la legge di conversione di quel decreto Legge;
- il decreto Agosto;
- la legge di conversione del decreto Agosto;
- la legge di Bilancio per il 2021.
A parte la circolare n. 24/E, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate l'8 agosto 2020, praticamente tutte i successivi atti e documenti di sintesi sono stati nati vecchi.
È stato così anche per la circolare n. 30/E, resa sul finire dell'anno quando già era in fase di approvazione la così detta Legge di Bilancio ed erano noti i cambiamenti che la stessa voleva apportare la corpus normativo.
Nuova guida dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus 110%
Di recente l'Agenzia tramite la propria pubblicazione Fisco oggi ha reso noto che sulla pagina "l'Agenzia informa" è presente la nuova guida al superbonus.
Recepite le rilevanti modifiche alla disciplina agevolativa che hanno ulteriormente potenziato e ampliato le possibilità di fruire della detrazione e delle opzioni alternative.
Questa la descrizione del contenuto della Guida.
Questa altro non fa che riprendere quanto già più volte detto, specificato e pubblicato dall'AdE tramite circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli organizzandolo organicamente.
Dal contenuto si comprende quelle che saranno le prossime risposte ad interpello, che, se non bastasse in certi casi la già chiara (chiarita sarebbe meglio dire) formulazione normativa, cambieranno rispetto al passato.
Di seguito quello che dell'ampia carrellata di nozioni e norme illustrate dall'Agenzia nella sua Guida pare essere una delle novità più significative, non ancora chiarita da nessun interpello del 2021.
Unità immobiliari funzionalmente indipendenti: la svolta
Già col decreto Agosto era stato necessario chiarire cosa si potesse intendere per accesso autonomo dall'esterno.
Era stata portata chiarezza sul fatto che anche le villette a schiera che hanno un portone d'ingresso una porta o un cancello che aggetta anche su cortile comune possono accedere al superbonus.
Restavo qualche dubbio sul concetto di indipendenza funzionale in relazione agli impianti di luce, acqua, gas e riscaldamento citati quali elementi fondamentali dell'indipendenza funzionale. In effetti i chiarimenti dell'Agenzia era stati sibillini e si prestavano ad interpretazioni ondivaghe.
Già la circolare n. 30/E aveva spazzato il campo da ogni dubbio affermando che una villetta schiera può godere del superbonus se allacciata ad un impianto di teleriscaldamento. Come dire: l'indipendenza funzionale non è messa in dubbio dal fatto che un impianto usufruisca di un allaccio ad altro colletivo.
D'altronde a leggere con attenzione la norma parlava di proprietà esclusiva degli impianti, non di allaccio autonomo all'erogatore del servizio.
Ad ogni buon conto l'AdE riconosce nella Guida - e non poteva essere diversamente - che un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.
Come dire: abiti in una villetta a schiera che ha accesso autonomo e impianti di gas, riscaldamento e luce indipendenti, ma quello dell'acqua legato a quello condominiale? Nessun problema, gli altri tre certamente consentono la fruizione del superbonus del 110%. Con la concorrenza di tutti gli altri requisiti, chiaramente.