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La sospensione dei servizi comuni: criticità all'orizzonte

Ad oggi, la questione sulla facoltà/diritto dell'amministratore di procedere con la sospensione di tali servizi, continua a rimanere particolarmente delicata.
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 

Tra le eventuali azioni di cui dispone l'amministratore (si auspica previo parere del legale, preferibilmente reso in forma scritta) per il recupero del credito condominiale, l'articolo 63 comma 3 delle Disposizioni di Attuazione del Codice civile, dispone che "in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre", l'amministratore può "sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato".

La norma, di fatto, rimette nelle mani dell'amministratore, la facoltà di assumere una decisione particolarmente delicata che si concreta nella valutazione in merito alla sospensione "dei servizi comuni suscettibili di godimento separato".

Tali sono considerati, ad esempio, l'utilizzo dell'ascensore, se regolato con accesso mediante chiave, oppure il servizio di erogazione dell'acqua o ancora del riscaldamento, purché tale sospensione non comporti danno o il generarsi di anomalie per gli impianti. Ed ancora, in via esemplificativa, l'uso del posto auto a rotazione nel parcheggio condominiale.

Non sono considerati, invece, possibili di sospensione, quei servizi che non appaiono suscettibili di godimento separato tra cui, ad esempio, la pulizia delle scale, l'illuminazione delle parti comuni, la portineria, l'accesso alle parti comuni.

Recentemente, il Tribunale di Bologna - III sez. civ. - ordinanza del 11- 04- 2019, ha affrontato il caso di un condomino che risultava moroso nei confronti del condominio che, pertanto, si vedeva costretto a depositare un ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti del condominio moroso così da ottenere, come in effetti otteneva, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Il problema nasceva nel momento in cui il condominio, pur munitosi di un titolo esecutivo, non riusciva a metterlo in esecuzione, incontrando diverse difficoltà nel reperire beni del debitore aggredibili.

Su queste basi, il condominio registrava l'incremento della morosità da parte del condomino che continuava a non pagare nemmeno le rate correnti, oltre a quelle pregresse, oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto.

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Bologna ordinanza del 11- 04- 2019
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