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Quando l'amministratore di condominio può agire in giudizio senza rivolgersi ad un avvocato?

Ecco come l'amministratore può difendere gli interessi del condominio senza necessità di rivolgersi ad un avvocato.
Avv. Alessandro Gallucci 

Rivolgersi ad un legale ha un costo, spesso, per molti troppo alto.

Far da sé, per risparmiare, il più delle volte vuol dire pagare più avanti un prezzo molto più alto della parcella di un avvocato: chi fa senza sapere fare rischia di compromettere la tutela delle proprie ragioni.

Insomma è facile se s'è inesperti, passare dalla ragione al torto.

Eppure, per professione o per altri motivi, ci sono molti amministratori che sono e sarebbero in grado di agire in giudizio personalmente per tutelare le ragioni del condominio.

Esattamente: quando l'amministratore può difendere gli interessi del condominio senza necessità di rivolgersi ad un avvocato?

La prima ipotesi è questa: l'amministratore è anche avvocato.
In questa ipotesi, ai sensi dell'art. 86 del codice di procedura civile (c.p.c.), a mente del quale:

La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

In questo caso l'amministratore-avvocato avrà anche diritto al pagamento/refusione delle spese legali dalla controparte (per il caso di vittoria della lite), purché ne faccia chiara richiesta nei propri scritti difensivi (cfr. Cass. 9 luglio 2004 n. 12680).

C'è poi un'altra ipotesi, ossia quella in cui l'amministratore non è avvocato ma ritiene, comunque, anche grazie al placet dell'assemblea, di poter agire personalmente in giudizio per tutelare gli interessi dei propri rappresentati.

Quando è possibile che ciò avvenga?

La norma di riferimento è l'art. 82 c.p.c. a mente del quale:

"Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede ? 1.100.

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo".

Per dirla con alcuni esempi: il condominio deve recuperare un credito di ? 900,00? L'amministratore può chiedere un decreto ingiuntivo senza doversi far assistere da un avvocato.

Il condominio intende far causa ad un condomino in merito alla misura dell'uso delle cose comuni? Trattandosi di causa di valore indeterminabile è necessario farsi assistere da un avvocato, salvo dispensa giudiziale (art. 82, secondo comma, c.p.c.).

(Morosità condominiale e parcella dell'avvocato: attenzione a non pagare più del dovuto)

Ad ogni buon conto è bene ricordare che l'amministratore, che non sia anche avvocato, se agisce personalmente in giudizio nel caso di condanna della controparte non ha diritto al riconoscimento delle competenze legali ma solamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute (marche da bollo, ecc.)

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