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Le delibere assembleari vanno in “prescrizione”?

Il diritto di far eseguire quanto deliberato dall'assemblea condominiale.
Avv. Enrico Morello 

Si deve anzitutto precisare che la domanda giunta in redazione, così come è formulata, può dare adito a dei fraintendimenti. A tal proposito, è bene evidenziare che la prescrizione è quel termine, fissato dalla legge, trascorso il quale un diritto non potrà più esser fatto valere dal suo titolare.

Per citare le parole esatte utilizzate dal legislatore all' art. 2934 c.c. "ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge".

Tornando al quesito, quindi, la sua formulazione è fuorviante in quanto non tiene conto che non è la delibera (il cui oggetto come è noto può essere il più disparato possibile) in quanto tale a poter cadere in prescrizione, ma semmai ci si può trovare di fonte a decisioni assembleari che se non eseguite entro un determinato tempo di fatto cessino di essere rilevanti.

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Si pensi, ad esempio, ad una delibera che ordini ai condomini di adeguare il proprio impianto di riscaldamento ai dettami di una normativa poi revocata dal legislatore: è chiaro che tale delibera, trascorso il suo termine di utilità corrispondente alla validità della normativa, perda completamente di interesse, e che quindi non avrebbe più alcun senso metterla in esecuzione.

In questo caso tuttavia, si ripete, non si deve parlare di prescrizione della delibera, quanto piuttosto di sua inefficacia e inapplicabilità in quanto superata dagli eventi, o nell'esempio formulato poc'anzi dalle disposizioni legislative.

Qualora, quindi, il condominio (o l'amministratore) decida comunque di mettere in esecuzione una delibera ormai priva di senso pratico se non addirittura dannosa, il singolo condomino che intenda opporsi potrà farlo eccependo avanti al Giudice non la prescrizione ma piuttosto come detto l'inutilità della delibera stessa.

Il diritto di far eseguire quanto deliberato dall'assemblea, pertanto, perde di efficacia non in quanto trascorso un determinato termine cada in prescrizione, ma piuttosto perché di fatto diviene privo di interesse per i condomini che la hanno approvata.

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Correttamente, viceversa, ci si può riferire ad altri termini per quanto riguarda la validità delle delibere assembleari. A tal proposito è noto che trascorso il termine previsto per l'impugnazione della delibera davanti al Tribunale, la delibera stessa diventi non più modificabile ed assume efficacia di legge tra le parti.

Il principio, in sostanza, è lo stesso della prescrizione: il legislatore, affinché si possa avere la certezza del diritto, ha previsto che se i diretti interessati (i condomini in questo caso) nulla eccepiscano trascorso un certo termine, è perché quanto deciso dall'assemblea a maggioranza gli va bene, e quindi si può essere certi che la delibera in questione non potrà più essere modificata.

Rileva, ancora, e ciò senza addentrarci in discorsi molto complessi, che quanto detto poc'anzi vale per le delibere c.d. annullabili, mentre per quelle nulle, il cui vizio quindi sia considerato di gravità maggiore e non sanabile, ci si possa rivolgere senza limiti di tempo al giudice per ottenerne la dichiarazione di invalidità.

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