Il fatto. Caio, con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il supercondominio- che contribuisce a costituire e caratterizzare soggettivamente- per sentire annullare tre delibere assembleari.
In particolare, con l'impugnazione in disamina, il condòmino ha inteso contestare il debito imputatogli nel piano di riparto della spesa ivi approvato, con riguardo quelle sostenute dalla compagine per la manutenzione della spiaggia del giardino e di alcune tubazioni idriche.
Il Tribunale di Imperia, quale giudice adito (introitata la controversia), ha però dichiarato la propria incompetenza per valore, indicando nell'Ufficio del Giudice di Pace di Sanremo quello competente a decidere.
Secondo il primo giudice la competenza del Giudice di Pace si assume giacché la «contestazione della debenza degli importi deliberati in relazione alla spiaggia, al giardino e ad una tubazione da sostituire… è inferiore ad euro 5000,00», in relazione alla quota parte in pertinenza a Caio.
Quest'ultimo, allora, non pago, ha deciso di impugnare l'Ordinanza in disamina mediante "regolamento di competenza", così da sottoporre la questione direttamente ai Giudici della Corte di Cassazione.
Secondo il ricorrente la controversia atterrebbe, non tanto alla contestazione degli importi da egli dovuti in forza del riparto condominiale, quanto alla legittimità delle delibere assunte dall'assemblea relativa, ivi compresa quella che riguarda l'approvazione delle spese straordinarie ammontanti ad € 64.176,54.
Il procedimento. A fronte del predetto ricorso, la Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato proprie deduzioni, concludendo verso il rigetto del ricorso di Caio.
Secondo la Procura anzidetta, l'ordinanza impugnata si è conformata al principio secondo cui, ai fini della determinazione della competenza per valore riguardo all'impugnativa di deliberazioni assembleari di natura condominiale occorre far riferimento soltanto all'entità della spesa specificatamente contestata, e ciò, ancorché l'attore abbia chiesto l'annullamento delle delibere, ove complessivamente intese.
Il provvedimento. Il giudice collegiale ha ritenuto il ricorso di Caio non fondato e, correlativamente, ha stabilito i principi cardine per individuare il giudice competente per valore in tema di impugnazione delle delibere assembleari.
Ora, è affermazione condivisa nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr, sentenza 6363 del 2010) che, ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condominio agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della delibera assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea.
Per l'individuazione della competenza occorre porre riguardo al "thema decidendum", invece, che al "quid disputandum", per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la "causa petendi" della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa (cfr, Cass. 16898/13 e 18283/15).
Conclusione. Alla luce di quanto sopra, possiamo concludere con l'affermazione del seguente principio di diritto. Nel caso di impugnazione che abbia ad oggetto la denuncia per la violazione di regole formali (incompletezza dell'ordine del giorno o errore nel procedimento di convocazione o costituzione assembleare) la legittimazione ad agire non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse ad agire, atteso che il suddetto interesse è costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali (Cassazione civile n. 2999/2010; 4270/2011). In tali casi, il valore della causa corrisponde a quello riportato nella deliberazione.
Nell'ipotesi, invece, di violazioni sostanziali, è necessario che, la parte che intende impugnare, sia portatrice di un interesse concreto diretto ad un vantaggio effettivo e non solo astratto (Cassazione civile 153777/00).
Sicché nel caso in cui il singolo condòmino censura la legittimità della ripartizione delle spese, il suo interesse ad agire per far accertare l'eventuale illegittimità della ripartizione è correlato all'importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata. In tal caso, il valore della causa va commisurato all'importo imputato pro quota al condòmino che ha impugnato la deliberazione.
Ergo, la Corte di Cassazione, con il provvedimento in disamina, ha respinto il regolamento di competenza sollevato da Caio, in quanto la contestazione riguardava proprio il relativo diritto a contribuire al pagamento della quota condominiale.