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Parcheggio selvaggio e realizzazione della segnaletica.

Parcheggio in condominio e realizzazione segnaletica.
Avv. Leonarda Colucci 

Per l'installazione dei paletti di anti parcheggio non è necessario allegare gli atti di acquisto dell'immobile e la documentazione sostituiva. Se non è stata adeguatamente contestata dall'ente, può rilevarsi di per sè idonea.

A chi non è mai capitato di assistere al parcheggio selvaggio di autoveicoli nelle zone adiacenti alle proprietà private, o alle attività commerciali che impedisce l'accesso agli immobili o ai negozi? Una società informa il Comune della sua intenzione di procedere all'avvio dei lavori per l'apposizione di paletti metallici su un marciapiede antistante ad un immobile di sua proprietà per evitare la sosta non autorizzata di veicoli sull'area.

Il Comune nega all'istante la realizzazione di tale opera, diffidando l'istante a dare inizio lavori motivando il suo diniego in virtù dell'assenza, nella documentazione prodotta, del titolo di proprietà provvedendo, al contempo, a chiedere l'integrazione della stessa.

In seguito a tale richiesta la società provvedeva ad integrare la documentazione producendo una perizia basata su rilievi fotografici e catastali.

Il Comune, valutata tale documentazione, conferma il diniego a dare inizio ai lavori in questione ritenendo non provato il titolo di proprietà.

La società istante impugna tale provvedimento dinanzi al Tar che respinge il ricorso ritenendo correttamente motivato il provvedimento adottato dall'ente.

La società non demorde e ricorre dinanzi al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato, riformando la pronuncia del Tar, accoglie il ricorso della società.

Riguardo alla legittimità dei provvedimenti adottati dall'ente effettua alcune osservazioni, infatti mentre risulta ben motivata la prima diffida con la quale l'ente invita la società ad integrare la documentazione prodotta a corredo dell'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di paletti che avrebbero impedito il parcheggio selvaggio di autoveicoli sul marciapiede antistante la sua proprietà, non altrettanto può dirsi per il successivo provvedimento inibitorio che nega l'autorizzazione considerando non provato il titolo di proprietà.

A diverse conclusioni approda, invece, la sentenza ritenendo idonea a provare l'effettiva titolarità del bene in capo alla società istante: la sola documentazione integrativa prodotta dall'istante (perizia fondata su rilievi fotografici e catastali). A tal riguardo si sottolinea che “al richiedente il provvedimento abilitativo non incombe l'onere di produrre necessariamente l'atto di acquisto dell'immobile, essendo sufficiente che egli produca un titolo che astrattamente e formalmente lo legittimi a richiedere l'intervento de quo” (cfr: Consiglio di Stato, sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 408; Consiglio di Stato, sez. VI, 16 aprile 2014, n. 1942).

Inoltre si evidenzia che se è vero che l'Amministrazione conserva un margine di apprezzamento sulla documentazione prodotta, è anche vero che nel caso di specie non ha mai contestato la documentazione prodotta dalla societ

Sentenza
Scarica Consiglio di Stato, 27 ottobre 2015, n. 5082
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