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Pagamento della TASI: esiste un vincolo di solidarietà tra proprietari ed inquilini?

Pagamento Tasi tra proprietari ed inquilini.
Dott.ssa Maria Adele Venneri 

Manca poco al nuovo appuntamento con la TASI, Tributo per i servizi indivisibili, componente riferita ai servizi, che insieme all'IMU (Imposta municipale propria) e alla TARI (Tassa sui rifiuti) costituiscono la IUC, l'Imposta unica comunale.

Occorre ricordare che:

  • l'IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l'abitazione principale ad eccezione degli immobili di lusso;
  • la TARI, che insieme con la TASI sostituisce dal 1° gennaio 2014 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali e aree scoperte;
  • la TASI è posta a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore dell'immobile.

Riferimenti normativi.

La Tasi è disciplinata dalla L. n. 147 del 27 dicembre 2013,(c.d. Legge di stabilità 2014 e successive modificazioni).

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo:

  • di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale,
  • e di aree edificabili, i fabbricati rurali ad uso strumentale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Alla luce di quanto sopra esposto, la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette.

La Legge di Stabilità, inoltre, stabilisce che in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; (per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna).

Invece, in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

L'aliquota di base è pari all'1 per mille. I singoli comuni però, con deliberazioni del consiglio comunale, possono ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Infatti, la maggior parte dei comuni hanno deliberato le aliquote, dando il via, dunque,all'obbligo di versamento della prima rata sull'abitazione principale entro il 16 ottobre.

Nei restanti comuni,in cui non si è provveduto alla deliberazione delle aliquote, si pagherà invece il 16 dicembre ma con l'aliquota base dell'1 per mille.

Le aliquote, detrazioni per la prima casa e quote a carico degli inquilini si trovano nelle delibere dei comuni, pubblicate dal dipartimento delle Finanze.

Proprietari e inquilini senza solidarietà.

Per ciò che concerne il riparto della Tassa servizi tra proprietario ed inquilino, nel caso in cui l'immobile sia stato dato in affitto, occorre chiedersi cosa succeda al proprietario o all'affittuario nel caso in cui il co-obbligato sia moroso.

La Legge di stabilità 2014, è molto chiara sul punto e afferma (comma 681) che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, «quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria».

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

Dunque, nessuno vincolo di solidarietà. Ciò implica che, in caso di morosità di una delle parti, l'altra non potrà essere chiamata a versare il tributo per l'intero.

Discorso diverso, invece, quando l'immobile sia di proprietà di più persone o occupato da più inquilini. La suddetta Legge, infatti, dispone che «in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria».

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Ne consegue che il vincolo di solidarietà non presente tra proprietario e inquilino, sussiste invece all'interno della stessa categoria di soggetti passivi (fra tutti i comproprietari e tutti i coinquilini).

Il parere del MEF.

Qui di seguito si riporta il chiarimento offerto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul punto.

Infatti, nelle Faq sulla Tasi, diffuse lo scorso giugno,spiega:“13) Come si ripartisce la TASI nel caso in cui l'immobile è locato?

Risposta:Il comma 681 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, prevede che il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; l'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'imposta, in base alla percentuale stabilita dal comune nel proprio regolamento, calcolata applicando l'aliquota determinata dal comune.

La norma prevede, infine, che la restante parte dell'imposta sia corrisposta dal titolare del diritto reale.

Le disposizioni appena richiamate portano a concludere che l'imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest'ultimo e l'occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Si può fare l'esempio di un comune che abbia fissato all'1 per mille l'aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l'aliquota per l'abitazione principale.

In tal caso, nell'ipotesi di un immobile locato, l'imposta è determinata applicando l'aliquota dell'1 per mille prevista dal comune, senza tenere conto dell'eventuale utilizzazione dell'immobile da parte dell'inquilino a titolo di abitazione principale.

L'imposta così determinata deve essere ripartita tra proprietario e inquilino sulla base delle percentuali stabilite dal comune.

Occorre, comunque, sottolineare che resta nella facoltà del comune prevedere particolari detrazioni a favore dell'occupante.

Se il comune nella delibera non ha indicato la percentuale per il riparto dell'imposta tra proprietario e inquilino, come si paga la TASI?

Risposta:

L'occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che

una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso” […]

In caso di mancato versamento della propria quota TASI da parte dell'inquilino, il proprietario è responsabile del mancato pagamento?

Risposta:

No, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. La responsabilità solidale è prevista dal comma 671 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non, quindi, tra possessore e detentore”.

Per concludere, occorre ricordare che sono esentati dalla Tasi gli inquilini che hanno occupato l'immobile per meno di sei mesi nel corso dello stesso anno solare. Lo prevede la stessa Legge di stabilità 2014, che analizza la fattispecie delle locazioni di breve durata. In questo caso il 100% del tributo dovrà essere versato dal proprietario.

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