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Meglio l'amministratore condominio rinominato che riconfermato. Breve analisi sui quorum necessari

Nomina o conferma dell'amministratore di condominio: quali differenze nel quorum deliberativo?
Avv. Fabrizio Plagenza - Foro di Roma 

La questione relativa alla validità della delibera di nomina dell'amministratore e, nello specifico, il quorum necessario affinché il deliberato non possa considerarsi viziato continua ad essere uno dei temi maggiormente dibattuti in dottrina e giurisprudenza.

Il caso affrontato dal Tribunale di Roma, con la sentenza N. 14518 del 10/07/2019 è il seguente: con atto di citazione ritualmente notificato due condomini, nella loro qualità di proprietari di una unità immobiliare sita all'interno di un Condominio in Roma, convenivano in giudizio il suddetto condominio chiedendo l'annullamento della delibera adottata in seconda convocazione dall'assemblea condominiale, ritenuta illegittima per vizi relativi all'approvazione del bilancio e di voci di spesa ripartite per lavori straordinari e, per quanto di nostro interesse, perché ritenuta viziata in quanto veniva rilevato che la deliberazione concernente gli stessi lavori era stata assunta in violazione del quorum di legge necessario per la relativa approvazione.

La delibera, infatti, era stata approvata con 433 millesimi invece di 500 millesimi.

Si lamentava, dunque, la violazione dell'articolo 1136 c.c. a mente del quale le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o le riparazioni straordinarie di notevole entità sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio e si contestava anche il secondo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto la nomina dell'amministratore rilevando che tale nomina era stata approvata con 465 millesimi e quindi in violazione di quanto previsto dall'articolo 1136 secondo e quarto comma c.c. nella parte in cui prevede l'assenso della maggioranza dei partecipanti alla riunione ed almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

Come calcolare i quorum costitutivi e questioni connesse

Si costituiva il Condominio il quale, con riguardo alle contestazioni concernenti la nomina dell'amministratore, si difendeva ritenendo che, trattandosi di conferma dell'amministratore in carica, sarebbe stata sufficiente la maggioranza ordinaria di un terzo de i partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei millesimi di proprietà e non quindi la maggioranza qualificata di almeno 500 millesimi prescritta nei soli casi di nomina e revoca dell'amministratore e non anche di conferma dello stesso.

Il quorum deliberativo necessario per la nomina dell'amministratore, come noto, è espressamente indicato dall'art. 1136 c.c., a mente del quale le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del predetto articolo (1136 c.c.) e cioè se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Tuttavia, la norma, almeno letteralmente, non disciplina chiaramente l'ipotesi di conferma dell'amministratore, ipotizzando soli il caso della nomina e/o della revoca. La conferma e/o rinnovo viene solo menzionata nell'art. 1135 c.c. senza alcuna indicazione operativa in termini di maggioranza necessaria per il deliberato.

Conferma dell'amministratore di condominio

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Sentenza inedita
Scarica Tribunale di Roma, n.. 14518 del 10/07/2019
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