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MICO

Quorum deliberativi per conferma amministratore

Salve, nell'o.d.g. della prossima assemblea ordinaria, è riportato la nomima dell'amministratore. Domanda: nel caso non si dovesse raggiungere il quorum deliberativo in seconda convocazione (50%+1 intervenuti e 500 millesimi) per quanto riguarda la nomina di un nuovo amminsitratore, il precedente amministratore ha diritto comunque di rimanere in carica.

Grazie per i vs. lumi

Si, fino a quando non raggiungete la maggioranza che hai correttamente indicato per la nomina del nuovo amministratore, il precedente resta in "prorogatio imperii".

 

"Alla fine del mandato di gestione, ovvero in caso di revoca o dimissioni, l'assemblea dovrà quindi deliberare sulla nomina del nuovo amministratore (o sulla conferma del precedente), secondo le maggioranze già richieste in precedenza, non modificate dalla riforma: il quorum richiesto è quello della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

Tuttavia, può accadere che, per mancanza del raggiungimento del numero legale, considerato che la nomina e la revoca dell'amministratore (e, parimenti, la conferma) rientrano tra le materie per le quali il legislatore richiede una maggioranza "fissa" come prevista dal quarto comma dell'art. 1136 c.c., l'assemblea non riesca a nominare, confermare o revocare l'amministratore.

Nell'eventualità in cui l'assemblea non vi provveda, le opzioni sono due: a) ogni singolo condomino ha diritto di rivolgersi all'autorità giudiziaria, affinché la stessa nomini con decreto un amministratore c.d. "giudiziale"; b) l'amministratore uscente prosegue nell'esercizio ordinario delle sue funzioni fino alla convocazione della nuova assemblea e comunque fino alla sua conferma o alla nomina di un nuovo amministratore.

Nel primo caso, il ricorso per la nomina può essere presentato al tribunale competente per territorio, che decide in sede camerale, anche da un solo condomino, oltre che dall'amministratore dimissionario.

Nel secondo caso, per garantire la continuità dell'incarico dell'amministratore nell'edificio condominiale, si parla di "prorogatio imperii".

Per prorogatio si intende la prosecuzione nella carica di amministratore in via provvisoria (o ad interim) proprio per sottolineare una situazione provvisoria che andrà a risolversi in futuro"

Il condominio non può rimanere senza amministratore pertanto finchè non riuscita a nominarlo rimane il precedente in prorogatio imperi

Il condominio non può rimanere senza amministratore pertanto finchè non riuscita a nominarlo rimane il precedente in prorogatio imperi

Con la riforma si è andati ancora oltre proprio per evitare il "prorogatio imperii" e l'eventuale ricorso al Tribunale anche di un solo condòmino per richiedere la nomina giudiziale.

 

In mancanza di quorum deliberativo, oltre a non poter nominare un nuovo amministratore non si potrà revocare nemmeno il vecchio e quindi in caso di mancata revoca e mancata nuova nomina a causa dell'inezia dell'assemblea, come recita il novellato art. 1129:

"L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata."

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