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Masse plurime e fratelli che vogliono dividere i beni comuni dal notaio: il problema tasse

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate in merito al problema dell'imposta di registro nelle c.d. masse plurime.
Redazione Condominioweb 

È possibile che due fratelli comprino prima due appartamenti a Genova e, successivamente, dopo dieci anni comprino due appartamenti a Milano.

In tal caso si formano due comunioni, una nascente dal rogito fatto a Genova (primo titolo) e un'altra nascente dal rogito di Milano (secondo titolo).

Ma è possibile pure che i due fratelli ereditino per successione del padre anche due immobili a Torino;

Se i fratelli vogliono dividere i beni bisognerebbe considerare che esistono tre comunioni e tre masse ereditarie: quindi rogito di Genova (titolo 1), comunione 1 e massa ereditaria n. 1; rogito di Milano (titolo 2), comunione 2 e massa ereditaria n. 2; successione di Torino (titolo 3), comunione 3 e massa ereditaria n. 3.

In tal caso si parla di masse plurime. Bisognerebbe fare 3 divisioni.

I coeredi, tuttavia, intendono concludere una divisione ereditaria alla pari e senza conguagli in denaro: pertanto - confortati dalla lettera dell'articolo 34, comma 4, Dpr n. 131/1986 (Tur) e dall'interpretazione del notaio - vorrebbero dichiarare in atto che l'intero compendio di 6 appartamenti costituisce un unico patrimonio indiviso, accomunato dal decesso del padre.

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 60 del 31 gennaio 2022, ha chiarito che se vi è perfetta identità tra coloro che procedono alla divisione e i partecipanti alla comunione nelle varie masse da dividere, si realizza, ai fini dell'imposta di registro, un'unica comunione e, quindi, un'unica massa da dividere, se l'ultimo acquisto di quote da parte dei condividenti derivi da successione mortis causa.

Nel caso esaminato l'ultimo acquisto è a causa della morte del padre e, quindi, non si hanno le masse plurime anche se vi erano più comunioni, originate da più titoli; la successione è a favore dei medesimi soggetti che fino a quel momento erano contitolari della massa comune.

L'articolo 34, comma 4 Dpr n. 131/1986, infatti, dispone che "le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte".

Mettiamo il caso che con l'atto di divisione del notaio vengano assegnati ad ogni fratello beni per un valore complessivo corrispondente al valore della quota di diritto ad essi spettante sulla massa comune (cioè 3 appartamenti per fratello di valore uguale).

In tal caso, l'atto di divisione rientra nella categoria degli "atti aventi natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura" e deve essere registrato in termine fisso, con applicazione dell'aliquota dell'1% applicata al valore della massa comune costituita dai 6 appartamenti (cfr. articolo 3 Tariffa, Parte I, allegata al Tur).

Scarica Risposta Agenzia Entrate n. 60 del 31 gennaio 2022
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