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Legittimazione ad impugnare. Condomino dissenziente, astenuto, assente e favorevole.

Legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare nulla.
Avv. Alessandro Gallucci 

La sentenza 19 marzo 2010 n. 6714 della Suprema Corte di Cassazione affronta la questione della legittimazione ad impugnare una deliberazione assembleare nulla. Si tratta di una pronuncia importante, che s’inserisce nel solco dell’orientamento, ormai consolidato, del Supremo Collegio.

Prima di addentrarci nel merito del contenuto della decisione della Suprema Corte, vale la pena comprendere che cosa dice il codice civile in relazione alla legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari.

L’art. 1137, secondo e terzo comma, c.c. disciplina forma, modi e tempi dell’impugnazione delle decisioni dell’assemblea di condominio.

Recita la norma:

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità stessa.

Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti”.

L’elaborazione dottrinario – giurisprudenziale ha portato a distinguere le deliberazioni nulle da quelle annullabili e di conseguenza tempi, modi e legittimazione ad impugnare.

In questo contesto, pertanto, il secondo e terzo comma dell’art. 1137 c.c. riguardano più propriamente le deliberazioni annullabili.

In relazione a queste ultime, è possibile affermare che sono legittimati ad impugnarle i condomini dissenzienti e quelli assenti nel termine di trenta giorni che decorrono:

a)per i primi dal giorno della decisione;

b)per i secondi da quello della comunicazione della delibera.

E’ dubbio se gli astenuti possano essere equiparati ai dissenzienti.

La giurisprudenza più recente si è espressa in senso favorevole all’equiparazione (cfr. Cass. 9 gennaio 1999 n. 129)

In questo contesto vale la pena ricordare che possono qualificarsi come annullabili “ le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”(Cass. SS.UU. n. 4806/05).

Diverso, invece, il discorso per le decisioni nulle.

In relazione a queste il codice civile, nell’ambito delle norme dettate in materia di condominio, non dice nulla.

Il riferimento è all’art. 1421 c.c., dettato con riferimento ai contratti, che recita: “ salvo diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d'ufficio dal giudice”.

Ci si è chiesti, quindi, a chi spettasse la legittimazione ad impugnare, nel caso di decisione nulla.

Secondo alcuni studiosi della materia solo gli assenti e i dissenzienti potevano impugnare una simile decisione.

Di diverso avviso la Corte di Cassazione, la quale, sia nella sentenza n. 6714/10 sopraccitata, sia in altre circostanze, ha avuto modo di sottolineare che “ sono legittimati, dal lato attivo, ciascun condomino, compreso quello che abbia espresso voto favorevole, - non operando al riguardo la regola propria della materia processuale prevista dall'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere fatta valere dalla parte che vi ha dato causa, - e, per il lato passivo, soltanto l'amministratore del condominio” (così Cass. 14 novembre 1999 n. 14037 e da ultimo in senso conf. Cass. 19 marzo 2010 n. 6714).

In sostanza la delibera nulla può essere impugnata da tutti gli interessati ed in qualunque tempo.

Per completezza è utile ricordare che debbono qualificarsi “ nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto”.

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