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Le ferrovie devono installare barriere antirumore

I condomini hanno diritto alla pace e alla tranquillità: se fanno ricorso, il giudice può ordinare alla rete ferroviaria di installare pannelli fonoassorbenti.
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10286 del 28 giugno 2023, rigettando l'opposizione a precetto proposta dalla Rete ferroviaria italiana, ha sancito il diritto dei condòmini alla pace e alla tranquillità all'interno delle proprie abitazioni, confermando l'obbligo per le ferrovie di installare le barriere antirumore prescritte dal giudice e a porre in essere ogni altra opera necessaria a limitare le immissioni acustiche provenienti dal transito dei treni. Approfondiamo la vicenda.

Rumore da traffico ferroviario: fatto e decisione

La Rete ferroviaria italiana proponeva opposizione al precetto con cui il condominio le aveva intimato, in ottemperanza alla sentenza della Corte d'appello, di installare barriere antirumore e di realizzare ogni altra opera necessaria a limitare le immissioni acustiche derivanti dall'attività ferroviaria, così come disposto nella sentenza posta in esecuzione.

Questo il tenore del precetto opposto: "far cessare le immissioni sonore intollerabili provenienti dalla sede ferroviaria prospiciente il Condominio […] mediante l'installazione di barriere antirumore opportunamente dimensionate in merito alla struttura e al potere fonoisolante, lungo la sede ferroviaria confinante con le proprietà degli originari attori, e alla posa di pannellature fonoassorbenti sul muro di sostegno uscita galleria".

Secondo l'attrice, il comando contenuto nel precetto (e, quindi, nella sentenza) non era attuabile: gli interventi di protezione acustica a cui faceva riferimento erano infatti già stati eseguiti nell'ambito del progetto di potenziamento della linea già esistente.

Il plateatico è parte della strada e non risulta inquadrato diversamente nel documento di classificazione acustica del comune.

In ogni caso, la Rete ferroviaria italiana ribadiva la non pertinenza delle previsioni di cui all'art. 844 c.c., dovendo applicarsi nel caso di specie la normativa speciale di settore e non quella "generica" offerta dal Codice civile.

Il Tribunale di Roma non ha potuto far altro che rigettare l'opposizione promossa dalla Rete ferroviaria italiana.

Le opere già realizzate dall'attrice, infatti, preesistevano alla sentenza di condanna da parte del giudice della cognizione; le stesse, infatti, erano state ritenute inadeguate dal Consulente tecnico d'ufficio che aveva effettuato il sopralluogo.

In altre parole, l'efficacia delle opere già realizzate era stata vagliata dal Ctu, il quale aveva rilevato l'ampio superamento del livello di inquinamento dal rumore di fondo, con ciò decretando l'inadeguatezza degli interventi effettuati.

Per quanto riguarda le altre opere (ad esempio, la posa in opera di difrattori in sommità alle barriere antirumore esistenti interlinea e bordo sede, costituiti da un elemento metallico forato di varia forma all'interno del quale è alloggiato il materiale fonoassorbente), queste non possono considerarsi realizzative del dispositivo della sentenza posta in esecuzione (che richiede ulteriori barriere e pannelli fonoassorbenti), e anche dal punto di vista funzionale non ottengono l'agognata riconduzione delle immissioni sonore alla tollerabilità.

In conclusione, secondo il Tribunale di Roma, il rumore determinato dal traffico ferroviario è rimasto abbondantemente sopra la misura di 3 decibel dal rumore di fondo, criterio elaborato dalla giurisprudenza e recepito nella sentenza che costituisce titolo esecutivo. Ne consegue il totale rigetto dell'opposizione al precetto proposta dalla Rete ferroviaria italiana.

Rumore delle ferrovie: considerazioni conclusive

La sentenza in commento si pone nel solco tracciato dalla precedente giurisprudenza di legittimità, i cui principi sono stati completamente rispettati.

Innanzitutto, secondo la Cassazione (ex multis, sentenze n. 22116/14 e n. 8474/15), le cause promosse ex artt. 844 e 2043 c.c. contro la Rete ferroviaria italiana, appartengono alla giurisdizione del giudice civile e non di quello amministrativo (il Tar, per intenderci).

In secondo luogo, il giudice può sicuramente ordinare alla Rete ferroviaria italiana (come del resto a qualsiasi ente pubblico e/o concessionario di servizi pubblici) di "fare" oppure di "non fare". Di conseguenza, è perfettamente legale intimare alla società di realizzare opere e strutture fonoassorbenti.

Infine, quand'anche il rumore prodotto dalla rete ferroviaria rispetti i limiti previsti dalla normativa pubblica (L. n. 447/95 e suo Regolamento esecutivo, D.P.R. n. 459/98), ciò non esclude che il disturbato, se prova l'intollerabilità del rumore (ex art. 844 c.c.), possa ottenere dal giudice civile un provvedimento contro l'ente dal contenuto sia inibitorio che risarcitorio.

Sentenza
Scarica Trib. Roma 28 giugno 2023 n. 10286
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