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Rete su balconi, recinzioni e autorizzazione condominiale

Installare reti sui balconi e recinzioni in condominio: normative, permessi necessari e accorgimenti per evitare conflitti con i vicini e garantire sicurezza e decoro architettonico.
Avv. Valentina Papanice 
Giu 20, 2019

Rete su balconi e recinzione di abitazione in condominio

Abitate in condominio e avete in animo di installare una rete sul vostro balcone o sulla ringhiera del vostro giardino e volete sapere cosa prevede in proposito la normativa condominiale? Vediamolo qui insieme.

Premettiamo che l'apposizione della rete sui balconi viene utilizzata sempre di più; i motivi che spingono a tale utilizzo raramente sono estetici, non v'è dubbio, anzi; è difficile poter dire che siano migliorativi da tale punto di vista.

I motivi che spingono a tale scelta sono invece molto pratici: partono dalla tutela della privacy, all'esigenza di evitare che cose, come vasi, palline, bottiglie, buste, etc., accidentalmente o spinte dal vento cadano sotto o comunque fuoriescano, o, anche, che bambini piccoli o animali possano ahimè, cade di sotto!

Si tratta spesso di soluzioni destinate a risolvere questioni molto pratiche, quali la necessità di vivere in sicurezza, come abbiamo visto, che quindi certamente meritano l'opportuna considerazione.

Certo, lo si dice con una piccola vena di polemica, se al momento della costruzione, oltre che all'aspetto estetico e modaiolo si considerasse anche la funzione molto pratica che il balcone riveste, come luogo dell'abitazione destinato in ogni caso ad essere vissuto nel modo più confortevole e sicuro possibile, forse certi progetti si accantonerebbero.

Ma, va be', forse si dirà qualcuno, dopo che l'avranno venduto chi ci andrà ad abitare ci metterà una bella toppa a forma di rete e il problema sarà risolto.

Rete su balconi e recinzione di abitazione in condominio, disciplina applicabile

Quale la disciplina applicabile ai casi in parola? A seconda dei casi, quella contenuta negli artt. 1122 e 1102 c.c.

Dispone l'art. 1122 c.c.: "I. Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.

II. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea."

Mentre, secondo l'art. 1102 c.c.: "I. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

II. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso".

I balconi, come noto, sono solitamente distinti in incassati e aggettanti.

I balconi incassati sono ritenuti di proprietà comune dei titolari dei rispettivi piani sovrapposti per la parte orizzontale, mentre la parte verticale è (solitamente) ritenuta condominale; quanto ai balconi aggettanti, i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore sono ritenuti condominiali, quando contribuiscono al decoro dell'edificio (v. ad es. Cass. n. 21641/2017 e n. 6624/2012); con riferimento alla recinzione dei giardini, questi sono spesso ritenuti di proprietà individuale, ma l'accertamento dipende dal caso concreto.

Dunque, per quanto qui interessa, l'opera apportata alla cosa nella propria abitazione ex art. 1122 c.c. non può causare pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio, mentre, se apportata alla cosa comune ex art. 1102 c.c. per un uso proprio, non deve alterarne la destinazione e impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto e deve in ogni caso rispettare, secondo la giurisprudenza, la stabilità, la sicurezza e il decoro architettonico (v. Cass. n. 14607/2007).

Dei vari parametri, quello che qui rileva in primis è il decoro architettonico; dunque, il consiglio (valevole in realtà in tutti i casi) è di scegliere soluzioni che comportino il minor impatto visivo; questo per evitare che, ovviamente, gli altri condòmini ci rivolgano richieste, raccomandazioni, etc., magari dopo che abbiamo eseguito acquisto e installazione.

Se i balconi non svolgono funzione estetica per la facciata, le spese per frontali e parapetti sono a carico dei proprietari esclusivi?

Per quanto riguarda l'art. 1122 c.c., come si può leggere dal testo, se ne dovrebbe preventivamente informare l'amministratore, il quale ne riferirà in assemblea. Cosa potrà fare a quel punto l'assemblea? In astratto, se teme che l'opera possa pregiudicare i parametri indicati dall'art. 1122 c.c., può inviare al condomino richieste, diffide ed infine rivolgersi anche al giudice.

Certo, deve sempre trattarsi di argomentazioni ragionevoli; nel caso di specie, poi, è difficile immaginare che da una rete copri balcone possa nascere una controversia giudiziale, ma mai dare niente per scontato, in condominio, poi!

Reti su balconi e recinzioni, cosa dicono il regolamento condominiale e quello comunale?

Prima di tirare le fila del discorso, ricordiamo in ogni caso di leggere quanto possono eventualmente prevedere in proposito per un verso, il regolamento condominiale contrattuale, per un altro, il regolamento comunale.

Il primo può prevedere limitazioni specifiche alle facoltà inerenti la proprietà esclusiva, e dare al concetto di decoro architettonico una definizione più restrittiva di quella del codice (v. ad es. Trib. Udine n. 252/2016 e Cass. n. 1748/2013); il secondo invece, contiene spesso norme riferite al decoro e alla sicurezza: ad es. può contenere limiti all'esposizione di oggetti sulle facciate o altre parti esterne degli edifici a tutela del decoro; o anche può contenere indicazioni circa il fissaggio di oggetti sospesi a tutela della sicurezza; dunque, ad es. le reti sui balconi devono essere ben fissate per evitare che cadano sotto danneggiando persone e/o cose.

Ciò, ovviamente non solo onde evitare la responsabilità che derivano dalle violazioni dei detti regolamenti, ma ancor più le responsabilità derivanti in sede civile e penale da danni causati a persone e/o cose. Si tratta di evenienze certamente remote se ciò che appendiamo è semplicemente una rete da balcone; ma la prudenza non è mai troppa.

Le distanze previste per i muri con vedute si applicano anche in presenza di balconi aggettanti

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