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L'amministratore risponde dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali

Come funziona l'illecito amministrativo dell'amministratore che assume la veste di datore di lavoro dei dipendenti del condominio?
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 573 del 5 marzo 2024, ha affermato la responsabilità dell'amministratore per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori all'interno del condominio. In buona sostanza, in caso di illecito amministrativo, è l'amministratore a risponderne. Approfondiamo la vicenda.

Omesso versamento contributi: fatto e decisione

Il giudizio traeva le mosse dall'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento ex art. 2, comma 1 bis, legge n. 638/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (nella specie, il custode del condominio) che l'amministratore, in qualità di datore di lavoro, avrebbe dovuto effettuare.

Il resistente propone opposizione lamentando il difetto di legittimazione passiva: all'interno del provvedimento notificatogli, infatti, risultava essere l'amministratore di una società anziché di un condominio.

Nel merito, l'opponente si doleva di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento precedenti.

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 573 del 5 marzo 2024 in commento, ha rigettato l'opposizione condannando l'amministratore al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni amministrative.

L'opposizione, infatti, si basava su un mero refuso commesso dall'amministrazione finanziaria, la quale aveva erroneamente qualificato il condominio come società.

Tale abbaglio non poteva però assolutamente inficiare il diritto di difesa dell'intimato, il quale ben poteva evincere che si trattasse del condominio da lui amministrato sia per l'identità della denominazione che - in modo ancor più evidente - per l'univocità del codice fiscale, correttamente riportato e attribuibile al condominio.

In buona sostanza, il termine "società" contenuto nell'atto e riferito al condominio appariva il frutto di un refuso del quale il destinatario era nelle condizioni di rendersi immediatamente conto, mediante il codice fiscale del condominio.

Per quanto riguarda il merito della questione, nel caso di specie la gestione del rapporto di lavoro del custode del condominio rientrava certamente tra gli atti di gestione della cosa comune e tenuta della contabilità demandata all'amministratore dall'art. 1130 c.c., che riserva a costui i compiti di erogare le spese occorrenti per l'esercizio dei servizi comuni e di eseguire gli adempimenti fiscali (termine da intendersi in senso lato).

Nell'ambito di tali mansioni, dunque, l'amministratore di condominio è obbligato principale in qualità di rappresentante di ente privo di personalità giuridica.

Sotto il profilo temporale, poi, il Tribunale di Torino ha osservato che, l'omissione contributiva era riferibile a un periodo in cui l'opponente effettivamente rivestiva la carica di amministratore, essendo egli stato rimosso dall'incarico solo successivamente.

In ogni caso, il tardivo pagamento dei contributi da parte dell'amministratore di condominio subentrato non elimina l'illecito contestato, che al più potrebbe essere mosso anche al successore, nei limiti del proprio mancato adempimento all'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

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Illecito amministrativo dell'amministratore: considerazioni conclusive

Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 573 del 5 marzo 2024 in commento, si è posta nel solco tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

Nello specifico, con riferimento all'imputabilità dell'illecito all'amministratore di condominio, il giudice piemontese ha correttamente richiamato l'orientamento secondo cui «l'amministratore di condominio svolge l'incarico, riconducibile alla figura del mandato (art. 1129, comma 15, c.c.), di gestione ed amministrazione dei beni comuni, oltre che di tenuta della contabilità (art. 1130 c.c.), e nell'ambito solo di tali attribuzioni ha la rappresentanza dei condòmini verso l'esterno (art. 1131 c.c.).

Ciò comporta che l'amministratore di condominio può essere chiamato a responsabilità diretta, per avere materialmente concorso, con atti o comportamenti, alla commissione delle infrazioni» (così Cass., sent., 14 febbraio 2023, n. 4561).

Non può peraltro sottacersi il rischio di una responsabilità penale in capo all'amministratore reo di tale condotta.

Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 20571/2015), commette il reato di appropriazione indebita l'amministratore che, avendo ricevuto dai condòmini gli importi relativi al pagamento dei contributi previdenziali relativi a un dipendente dello stabile, ometta di versarli all'istituto previdenziale.

E ciò anche se il versamento riguardi un importo molto basso, perché, come ha precisato dalla Suprema Corte, ai fini dell'assoluzione del datore di lavoro «non è sufficiente l'esiguità dell'illecito, ma è necessario dimostrare l'assenza di dolo generico e l'attribuzione della condotta inadempiente a un disguido e dunque a un comportamento colposo (sanzionabile solo in sede civile)».

Sentenza
Scarica Trib. Torino 5 marzo 2024 n. 573
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