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Dei furti in condominio commessi tramite l'uso dei ponteggi può risponderne anche la compagine

Ladri che si intrufolano in una delle unità immobiliari grazie alla presenza dei ponteggi.
Avv. Alessandro Gallucci 

L’assemblea del condominio Alfa commissiona l’esecuzione di lavori straordinari di conservazione dell’edificio all’impresa Beta. La ditta, firmato il contratto d’appalto, inizia ad installare l’impalcature e successivamente ad eseguire i lavori.

Durante l’esecuzione delle opere, come si suole dire negli articoli di cronaca, ignoti si intrufolano in una delle unità immobiliari, grazie alla presenza dei ponteggi, e la svaligiano. Del furto, a livello penale, se verranno acciuffati, risponderanno sicuramente i ladri. Ed a livello civile? In primo luogo la responsabilità è sempre loro.

Può ipotizzarsi un qualche concorso di colpa? Secondo la giurisprudenza, maggioritaria ma non unanime, si. Dei danni connessi al furto possono essere chiamati a rispondere l’impresa ed il condominio. La prima per l’omessa predisposizione di cautele atte ad evitare la commissione di fatti illeciti tramite l’impalcatura.

La compagine per non aver sorvegliato adeguatamente su quest’incombenza della ditta. A ricordarci che il condominio può essere considerato responsabile è stato il Tribunale di Bari con una sentenza dello scorso 15 maggio.

Si legge nella pronuncia del giudice pugliese che “ deve, infatti, darsi per acquisito il principio secondo cui, ai fini dell'attribuzione della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., sono necessarie e sufficienti una relazione tra la cosa in custodia e l'evento dannoso nonché l'esistenza dell'effettivo potere fisico su di essa da parte del custode, sul quale incombe l'obbligo di vigilarla e di mantenere il controllo onde evitare che produca danni a terzi, sicché il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; nell'eventualità della pe rsistenza dell'incertezza sull'individuazione della concreta causa del danno, rimane a carico del custode il fatto ignoto, in quan to non idoneo ad eliminare il dubbio in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento (tra le più recenti, Cass. n. 5741/2009). Principio, peraltro, ribadito con riferimento alla fattispecie in esame. Cfr. Cass. 9 febbraio 1980, n. 913: "Nell'ipotesi di furto in un appartamento, ad opera di ladri che vi si siano introdotti servendosi di un'impalcatura per lavori edilizi installata lungo la facciata di un contiguo edificio condominiale, è configurabile, a carico di tale condominio, la responsabilità prevista dall'art. 2051 Cod. civ., la quale, presunta iuris tantum, sul presupposto di un potere di fatto sulla cosa e del correlativo obbligo di vigilanza, può peraltro essere esclusa mediante la prova, incombente al soggetto tenuto alla custodia, che l'evento dannoso è dipeso dal fortuito, inteso in senso lato e comprensivo, quindi, del fatto del terzo e della colpa esclusiva del danneggiato" (Trib. Bari 15 maggio 2012).

In questo contesto, potrebbe es sere chiamato a rispondere del danno anche il direttore dei lavori che, per conto della compagine, non abbia fatto tutto quanto in suo potere per eliminare la situazione di rischio.

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