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La Corte costituzionale ha bocciato la mediazione obbligatoria (anche) in materia di condominio. Che cosa succede ora?

Mediazione bocciata, adesso cosa succede?
Avv. Alessandro Gallucci 

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione”.

Questo lo stringato testo del comunicato stampa con cui la Corte Costituzionale, anche attraverso il proprio sito internet, ha chiarito l’esito del giudizio di legittimità costituzionale riguardante l’obbligatorietà della mediazione civile.

Che cosa accadrà d’ora in poi?

Vale la pena comprendere bene i passaggi successivi per evitare d’incappare in errori di valutazione circa il da farsi.

Per completezza ricordiamo che la mediazione obbligatoria era divenuta tale per il condominio a partire dal 21 marzo 2012, ossia un anno dopo l’entrata in vigore per una serie di materie indicate dell’art. 5, primo comma, d.lgs n. 28/10.

In sostanza prima d’iniziare una causa in materia di condominio, ad esempio sull’impugnazione della deliberazione assembleare, il condomino (in questa fase senza la necessaria assistenza di un avvocato, obbligatoria per il giudizio se la causa è di valore superiore ad € 1.100,00) doveva convocare il condominio presso un organismo di conciliazione iscritto in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, per tentare di risolvere la questione per via stragiudiziale.

Si trattava, nelle intenzioni del legislatore, di un intervento utile anche a diminuire il carico giudiziario.

Abbiamo usato il termine “doveva” ma in realtà fino alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale, il condomino deve presentare istanza di conciliazione.

Vediamo perché.

Ai sensi dell’art. 136 della Costituzione:

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

La norma è meglio specificata dall’art. 30 legge n. 87/1953, dettante Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale.

L’art. 30 recita:

La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro della giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza.

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

A ciò si aggiunga che ai sensi dell’art. 26 della medesima legge:

Le sentenze devono essere depositate in Cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

Ricapitoliamo cercando di mettere ordine tra le date e quindi anche al fine di comprendere pienamente gli effetti della pronuncia della Corte.

La sentenza, come ci dice la stessa Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità delle norme sull’obbligatorietà della mediazione il 24 ottobre.

Da questa data decorrono 20 giorni per il deposito in cancelleria della sentenza; calcolandoli arriviamo al 13 novembre 2012.

Da questa data decorrono ulteriori 2 giorni per la comunicazione ai fini della pubblicazione del dispositivo negli stessi modi avvenuti per la pubblicazione dell’atto dichiarato illegittimo, quindi attraverso la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che la comunicazione deve avvenire entro il 15 novembre 2012.

Da questa data possono decorrere al massimo ulteriori 10 giorni per la pubblicazione, quindi, la decisione della Corte dovrebbe divenire ufficiale al massimo il 25 novembre 2012. Siccome tale data corrisponde ad una domenica, la sentenza dovrebbe essere pubblicata al massimo entro il 26 novembre 2012.

Tirando le somme: fino a quella data, se tutti i termini verranno rispettati e non anticipati, per promuovere una causa in materia di condominio sarà comunque necessario adire preventivamente un organismo di mediazione.

Se si può, quindi, meglio aspettare per evitare spese ulteriori e, salvo modifiche legislative (che iniziano a farsi strada), tra poco inutili.

n.b. Qualora questi termini venissero “sforati”, il procedimento di mediazione sarebbe obbligatorio non solo fino al 26 novembre bensì fino alla data di effettiva pubblicazione della sentenza.

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