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Bacheca condominiale. Installazione e competenza. Il contenuto della bacheca ed il rispetto della normativa per la protezione dei dati personali.

La bacheca, che solitamente è installata nell'androne condominiale, assume un ruolo di primaria importanza.
Avv. Alessandro Gallucci 

La comunicazione delle informazioni relative alla gestione del condominio è questione di particolare importanza. Il regolamento può prevedere, in relazione alle varie situazioni, particolari modalità di comunicazione.

In assenza del regolamento o comunque in presenza di norme generiche, la bacheca, che solitamente è installata nell’androne condominiale, assume un ruolo di primaria importanza.

Chi può assumere la decisione d’installare una bacheca?

Quali informazioni possono esservi contenute?

Quali, invece, debbono considerarsi riservate anche in relazione alle norme sulla privacy?

In primi luogo va detto che la competenza ad ordinare l’installazione della bacheca spetta, indifferentemente, tanto all’amministratore quanto all’assemblea.

Il mandatario dei condomini, ai sensi dell’art. 1130, primo comma n. 2, c.c., disciplina l’uso delle cose comuni ed in questo contesto può ottimizzare tale utilizzazione anche mediante l’erogazione di spese a ciò necessarie.

L’assemblea, invece, quale “organo deliberante” sulle questioni inerenti la gestione delle cose comuni ha una competenza di carattere generale nella quale deve essere ricompresa anche la decisione concernente l’installazione di una bacheca.

Non si tratterà certamente di un’innovazione. In tale concetto, infatti, non s’identificano “ le modificazioni (qualunque opus novum), sebbene le modifiche, le quali importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602)” (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).

Ciò vuol dire che:

a)in prima convocazione la decisione sull’installazione della bacheca potrà essere assunta dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentino quanto meno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, secondo comma, c.c.);

b)in secondo convocazione, invece, sarà sufficiente “ un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio” (art. 1136, terzo comma, c.c.).

Sulla bacheca potranno essere affisse tutte le informazioni relative alle erogazioni dei servizi (si pensi alla possibilità di esporre l’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento), i richiami generici all’osservanza del regolamento di condominio ed anche gli avvisi di convocazione dell’assemblea di condominio.

Al riguardo non v’è dubbio di ritenere che, se il regolamento non prevede particolari forme, quella dell’affissione dell’avviso di convocazione alla bacheca debba ritenersi lecita non fosse altro perché la giurisprudenza è costante nell’affermare che l’avviso di convocazione può essere comunicato in qualsiasi forma, ivi compresa quella orale, purché il mittente (vale a dire l’amministratore) possa darne dimostrazione.

Quanto ai profili attinenti alla privacy più d’ogni cosa vale quanto detto dal garante in merito al corretto utilizzo della bacheca condominiale. Secondo l’Autorità per la protezione dei dati personali “ integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell’intervallo di tempo in cui l’avviso risulta visibile.

L’esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell’assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente” (Provv. 18 maggio 2006).

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