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Privacy: i dati sulla situazione contabile dei condomini non possono essere affissi in bacheca

Niente rendiconto o avvisi di mora affissi alla bacheca.
Avv. Alessandro Gallucci 

Anno nuovo, vecchio adagio. A leggere la sentenza della Cassazione resa il 4 gennaio 2011, la n. 186, verrebbe da rivisitare così il famoso detto.

In effetti da piazza Cavour arriva una conferma a quello che era l’indirizzo espresso dallo stesso garante per la protezione dei dati personali alcuni anni fa: i dati da cui sono desumibili le posizioni contabili dei singoli comproprietari verso la compagine non possono essere esposti in luoghi che sono suscettibili d’essere accessibili a terzi estranei al condominio. Niente rendiconto o avvisi di mora affissi alla bacheca per essere più chiari.

Era il 18 maggio del 2006 quando il Garante della privacy in un proprio provvedimento affermava che integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nell’intervallo di tempo in cui l’avviso risulta visibile.

L’esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell’assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente” (Provv. 18 maggio 2006).

A distanza di circa 5 anni è la Cassazione ha riprendere e specificare quel principio. In particolare, dicono gli “ermellini”, " la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità e di non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino" (Cass. ord. 4 gennaio 2011 n. 186).

In questo contesto " fermo il diritto di ciascun condomino di conoscere, anche, anche su propria iniziativa, gli inadempimenti altrui nei confronti della collettività condominiale - l'affissione nella bacheca dell'androne condominiale, da parte dell'amministratore, dell'informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un'indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del codice” (Cass. ord. 4 gennaio 2011 n. 186).

In sostanza ciascun condomino ha diritto di conoscere la situazione contabile dell’intera compagine ma il dato deve restare nella disponibilità degli interessati non potendo formare oggetto di comunicazione o diffusione, sia pur potenziale verso l’esterno. In caso contrario si potrà agire per responsabilità civile e quindi chiedendo i danni contro l’autore della trasgressione.

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