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L'amministratore non viola la privacy se comunica ai condomini le richieste scritte dei loro vicini

L'amministratore di condominio può comunicare le richieste scritte dei condomini senza violare la privacy, a patto che la divulgazione avvenga nel rispetto della riservatezza e degli interessi coinvolti.
Avv. Alessandro Gallucci 

La Cassazione torna ad occuparsi di privacy in condominio e lo fa con la sentenza n. 18421 dello scorso 8 settembre.

Il caso. Due condomini chiamano in causa l’amministratore di condominio (personalmente) per vedersi risarciti del danno per la lesione della loro riservatezza ascrivibile alla sua condotta.

Il Tribunale in primo grado gli dà ragione ma la Corte d’appello, cui s’era rivolto l’amministratore contestando la decisione di primo grado, ribalta l’esito della causa.

Da qui il ricorso per Cassazione dei condomini che, con sette articolati motivi, impugnano la sentenza del gravame.

Quanto ai profili riguardanti la così detta privacy “ i ricorrenti denunciano violazione degli articoli 9, 11, 20 e 21 legge 675/96 in relazione agli articoli 18, 29 e 35 di detta legge e dell'articolo 2050 c.c. deducendo che erroneamente la corte di appello ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento del danno per violazione della “privacy” di essi istanti consumatasi il (omissis) quando il G. diffuse documenti personali di essi (…) I dati oggetto della contestazione giudiziale non erano contenuti in un documento condominiale, ma in una lettera privata spedita da essi ricorrenti al G. per avvertire in ordine all'esistenza dell'iniziativa privata di costruzione di un ascensore.

Il (…) spedì a tutti i condomini una fotocopia della documentazione riservata ricevuta in visione, consentendo quindi ad un numero imprecisato di persone di conoscere dati personali di esso(…)” (così Cass. 8 settembre 2011 n. 18421).

In sostanza i ricorrenti affermano: l’amministratore non si è limitato a informare gli altri condomini delle loro intenzioni ma ha diffuso una loro comunicazione direttamente e specificamente rivolta a lui.

Da qui la violazione della riservatezza che il giudice di secondo grado ha ritenuto insussistente.

La Corte di Cassazione non ha condiviso le lamentele e di conseguenza ha respinto il ricorso.

In particolare sullo specifico argomento della tutela dei dati personali, rifacendosi da un proprio precedenti del gennaio 2011, i giudici di legittimità hanno specificato che “ ove vi sia stata una divulgazione di dati personali, non si realizza necessariamente una violazione della citata legge, dovendosi comunque effettuare una comparazione, affidata al giudice di merito, tra gli interessi coinvolti (sentenza 4/1/2011 n. 186)” (Cass. 8 settembre 2011 n. 18421).

In pratica la comunicazione personale, secondo il giudice di appello che ha deciso nel merito in modo esaustivo e convincente, non lede la privacy degli interessati. La situazione, probabilmente, sarebbe stata diversa se la lettera, piuttosto che essere spedita ai condomini, fosse stata affissa in bacheca.

In tal caso, infatti, va ricordato che " la disciplina del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, prescrivendo che il trattamento dei dati personali avvenga nell'osservanza dei principi di proporzionalità e di non eccedenza rispetto agli scopi per cui i dati stessi sono raccolti, non consente che gli spazi condominiali, aperti all'accesso a terzi estranei al condominio, possano essere utilizzati per la comunicazione di dati personali riferibili al singolo condomino" (Cass. ord. 4 gennaio 2011 n. 186).

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