Vai al contenuto
BARBARA.76

Bacheca Condominiale

Partecipa al forum, invia un quesito

Buonasera ho bisogno di avere alcune delucidazioni.Nell'androne del mio palazzo è posta la bacheca condominiale. All'interno sono posti biglietti da visita pubblicitari, il regolamento di condominio (parzialmente coperto dalle pubblicità) e soprattutto i riferimenti dell'amministratore con relativi dati (recapiti telefonici e indirizzo). Il problema è che i dati sono del precedente amministratore, deceduto ormai da circa tre anni. Oltre al fatto di non aver apposto i propri orari e reperibilità, chiedo se tutto ciò può essere degno di menzione qualora si volesse revocare il mandato dell'attuale amministatore. Faccio presente che non sono mai state comunicate le date delle chiusure per ferie ed eventuali recapiti in caso di necessità durante questi periodi.

grazie

Buonasera ho bisogno di avere alcune delucidazioni.Nell'androne del mio palazzo è posta la bacheca condominiale. All'interno sono posti biglietti da visita pubblicitari, il regolamento di condominio (parzialmente coperto dalle pubblicità) e soprattutto i riferimenti dell'amministratore con relativi dati (recapiti telefonici e indirizzo). Il problema è che i dati sono del precedente amministratore, deceduto ormai da circa tre anni. Oltre al fatto di non aver apposto i propri orari e reperibilità, chiedo se tutto ciò può essere degno di menzione qualora si volesse revocare il mandato dell'attuale amministatore. Faccio presente che non sono mai state comunicate le date delle chiusure per ferie ed eventuali recapiti in caso di necessità durante questi periodi.

grazie

PREMESSA:

l'assemblea, con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi può revocare il vecchio amministratore e nominarne un altro in qualsiasi momento senza doverne specificare i motivo.

E' sufficiente richiedere la convocazione di un'assemblea con all'ordine del giorno revoca/nomina amministratore seguendo la procedura prevista dall'art. 66 c.c.

 

Per la revoca giudiziale richiesta al Giudice anche da un solo condòmino per gravi irregolarità, ciò che hai elencato non costituisce gravi irregolarità da poter ottenere la revoca.

A titolo esemplificativo, tratto dall'art. 1129 c.c.

 

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9) (tenuta aggiornata del registro anagrafica, registro verbali, registro cntabilità)

competenza. Il contenuto della bacheca ed il rispetto della normativa per la protezione dei dati personali.

La comunicazione delle informazioni relative alla gestione del condominio è questione di particolare importanza. Il regolamento può prevedere, in relazione alle varie situazioni, particolari modalità di comunicazione.

In assenza del regolamento o comunque in presenza di norme generiche, la bacheca, che solitamente è installata nel’androne condominiale, assume un ruolo di primaria importanza.

Quali informazioni possono esservi contenute?

Quali, invece, debbono considerarsi riservate anche in relazione alle norme sulla privacy?

In primi luogo va detto che la competenza ad ordinare l’installazione della bacheca spetta, indifferentemente,dall’amministratore quanto l’assemblea.

Il mandatario dei condomini, ai sensi dell’art. 1130, primo comma n. 2, c.c., disciplina l’uso delle cose comuni ed in questo contesto può ottimizzare tale utilizzazione anche mediante l’erogazione di spese a ciò necessarie.

L’assemblea, invece, quale “organo deliberante” sulle questioni inerenti la gestione delle cose comuni ha una competenza di carattere generale nella quale deve essere ricompresa anche la decisione concernente l’installazione di una bacheca.

Non si tratterà certamente di un’innovazione. In tale concetto, infatti, non s’identificano “ le modificazioni (qualunque sebbene le modifiche, le quali importino l'alterazione della entità sostanziale o il mutamento della originaria destinazione, in modo che le parti comuni, in seguito alle attività o alle opere innovative eseguite, presentino una diversa consistenza materiale, ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti (tra le tante: Cass.,23 ottobre 1999, n. 11936; Casa., 29 ottobre 1998, n. 1389; Cass., 5 novembre 1990, n. 10602)” (così Cass. 26 maggio 2006 n. 12654).

Ciò vuol dire che:

Sulla bacheca potranno essere affisse tutte le informazioni relative alle erogazioni dei servizi (si pensi alla possibilità di esporre l’orario di accensione dell’impianto di riscaldamento), i richiami generici al’osservanza del regolamento di condominio ed anche gli avvisi di convocazione dell’assemblea di condominio. Al riguardo non v’è dubbio di ritenere che, se il regolamento non prevede particolari forme, quella dell’affissione dell’avviso di convocazione alla bacheca debba ritenersi lecita non fosse altro perché la giurisprudenza è costante nel’affermare che l’avviso di convocazione può essere comunicato in qualsiasi forma, ivi compresa quella orale, purché il mittente (vale a dire l’amministratore) possa darne dimostrazione.

Quanto ai profili attinenti alla privacy più d’ogni cosa vale quanto detto dal garante in merito al corretto utilizzo della bacheca condominiale. Secondo l’Autorità per la protezione dei dati personali “ integra un trattamento illecito (anche in violazione del principio di proporzionalità) la diffusione di dati personali effettuata mediante l’affissione di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) in spazi condominiali accessibili al pubblico, potendo tali informazioni venire a conoscenza di una serie indeterminata di soggetti, nel’intervallo di tempo in cui l’avviso risulta visibile. L’esposizione di dette informazioni in tali luoghi può contenere solo avvisi di carattere generale utili ad una più efficace comunicazione di eventi di interesse comune (ad esempio, inerenti allo svolgimento dell’assemblea condominiale o relative a comunicazioni urgenti: si pensi ad anomalie nel funzionamento degli impianti), rimettendo a forme di comunicazione individualizzata, o alla discussione in assemblea, la trattazione di affari che importi il trattamento di dati personali riferiti a condomini individuati specificatamente”ciao

La risposta è breve. Deve dare solo indirizzo e recapito telefonico, le ferie non sono un vostro diritto di sapere, purchè sia reperibile lui o un "suo sostituto" temporaneo che può essere per le urgenze anche un condomino delegato.

 

Se poi nelle comunicazioni di convocazione, verbalizzazioni, invio bilanci sono su carta intestata con recapito ed indirizzo, la bacheca non vi serve a nulla, è ridondante (come tutta la legge italiana). Cmq non è una "grave omissione" tale da compromotterne il suo mandato in modo automatico, specie se la documentazione è intestata. Probabilmente le ditte afferenti al vostro stabile, (fosse, antennisti, ascensoristi...) hanno i suoi recapiti

leviathan permettimi di dire visto che ho revocato un amministratore proprio per questi motivi che deve essere indicato anche gli orari in cui deve essere presente in ufficio per visione documenti e richieste dei condomini. Inoltre anche se aveva la carta intestata e chiaramente era indicato l' indirizzo è stato rituneto non sufficiente e revocato sia in primo grado che in appello. senntenza 1781/2014 r.g. V.G. del tribunale di trento

leviathan permettimi di dire visto che ho revocato un amministratore proprio per questi motivi che deve essere indicato anche gli orari in cui deve essere presente in ufficio per visione documenti e richieste dei condomini...

Art. 1129

Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

L'obbligo di comunicare mi sembra ben diverso dall'obbligo di esporre nella bacheca condominiale.

P.S: Non è di alcun aiuto pubblicare gli estremi di una sentenza non reperibile in rete, non potendo leggere ne contenuto ne motivazioni e quindi non potendo esprimere opinioni in merito.

Art. 1129

Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

L'obbligo di comunicare mi sembra ben diverso dall'obbligo di esporre nella bacheca condominiale.

P.S: Non è di alcun aiuto pubblicare gli estremi di una sentenza non reperibile in rete, non potendo leggere ne contenuto ne motivazioni e quindi non potendo esprimere opinioni in merito.

Ho messo le sentenze poi se non mi credete io ho cercato di dare un mio contributo, come grazie a questo forum mi sono avvalso del contributo di tutti

io lo mandata agli amministratori è un pdf ditemi come posso metterla da qualche parte e lo faccio

Se la mandi anche a me ci dò un'occhiata.

L'indirizzo è questo:

leotaranto@email.it

Buonasera ho bisogno di avere alcune delucidazioni.Nell'androne del mio palazzo è posta la bacheca condominiale. All'interno sono posti biglietti da visita pubblicitari, il regolamento di condominio (parzialmente coperto dalle pubblicità) e soprattutto i riferimenti dell'amministratore con relativi dati (recapiti telefonici e indirizzo). Il problema è che i dati sono del precedente amministratore, deceduto ormai da circa tre anni. Oltre al fatto di non aver apposto i propri orari e reperibilità, chiedo se tutto ciò può essere degno di menzione qualora si volesse revocare il mandato dell'attuale amministatore. Faccio presente che non sono mai state comunicate le date delle chiusure per ferie ed eventuali recapiti in caso di necessità durante questi periodi.

grazie

barbara guarda la siscussione delle sentenze che ho messo e troverai la risposta che ti serve oltre quella del codice civile art. 1129 messa qui sotto da Leonardo

Ringrazio tutti per i chiarimenti. Il fatto importante, credo sia non aver rimosso i dati del precedente amministratore. Ripeto, DECEDUTO da circa tre anni e mezzo. Nonostante la legge, dal mio modesto punto di vista, in questo caso rasenta il poco buongusto e il menefreghismo. Parlo della bacheca, ma in realtà ho motivi più seri per desiderare di sollevarlo dall'incarico. Dal novembre 2011 sul mio balcone Raccolgo acqua piovana, infiltrante. Il balcone è verandato. Nonostante le ripetute mail tramite PEC (correlate di foto), telefonate e colloqui (anche in sede di assemblea), con la richiesta di ricerca della causa dell'infiltrazione, NON MI HA MAI mandato una persona qualificata. Mi ha risposto che è roba mia e devo sistemarla io. Sostiene che sia la veranda ( la veranda è stata controllata ed è a posto), poi sostiene che si tratti di CONDENSA. e ancora sostiene che LUI NON PUò obbligare nessuno a far lavori a casa propria, anche se il problema causa danni a me. Siamo arrivati al novembre 2014 e io continuo a raccogliere acqua piovana. TUTTI i muratori che ho interpellato hanno dato la stessa spiegazione, invitandomi a contattare LUI. Non ho specificato che raccolgo volumi di acqua anche di 500 ml (al giorno) nei periodi di forti piogge.

Partecipa al forum, invia un quesito

×