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Installazione di canna fumaria condominiale lungo la facciata: serve un titolo edilizio?

Una decisione del Tar Lazio si discosta dalla posizione espressa in precedenza dai giudici amministrativi.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

L'installazione di una canna fumaria in ambito condominiale può costituire un problema dal punto di vista urbanistico e può comportare anche conseguenze economiche per la collettività condominiale.

La questione è stata recentemente affrontata dal Tar Lazio nella sentenza n. 3214 del 24 febbraio 2023.

Installazione di canna fumaria condominiale lungo la facciata comune e titolo edilizio. Fatto e decisione

Un Comune comminava ad un condominio una sanzione di 25.000 € per la collocazione di nuova canna fumaria a servizio della centrale termica condominiale in aderenza alla facciata prospicente il giardino interno del fabbricato; secondo l'autorità comunale i condomini avrebbero dovuto presentare, ai sensi dell'art.37 del TUE - DPR n. 380/2001 e s.m.i., una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Il condominio impugnava il provvedimento davanti al Tar. A sostegno delle sue ragioni sottolineava, tra l'altro, che per dell'installazione di una canna fumaria a servizio di un impianto tecnologico preesistente, la disciplina applicabile era quella degli interventi di manutenzione ordinaria totalmente liberi o quella propria dell'attività edilizia libera previa comunicazione dell'inizio dei lavori asseverata (CILA) e non già l'art. 37 del D.P.R. n. 380/2001 richiamato dall'amministrazione comunale.

In altre parole, ad avviso del ricorrente, l'opera in questione non era nuova installazione e comunque non alterava il volume edilizio dell'edificio entro e fuori terra, né incideva sulla superficie e sull'aspetto esteriore dello stesso.

Il Tar ha dato torto ai condomini. Secondo i giudici supremi l'intervento realizzato si inserisce a pieno titolo nella categoria dei lavori di "manutenzione straordinaria" e/o "di restauro e di risanamento conservativo" eseguiti in assenza o in difformità della denuncia di inizio attività; l'opera, ad avviso del Tar, era realizzabile mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Di conseguenza il ricorso del condominio è stato respinto, confermando la sanzione pecuniaria.

Ristrutturazione edilizia e interventi di restauro e risanamento conservativo

Considerazioni conclusive

La decisione in commento ha evidenziato che la canna fumaria condominiale non ha alterato la volumetria complessiva degli edifici e non ha determinato mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico.

Tuttavia per il TAR Roma, la collocazione di una canna fumaria rientra a pieno titolo nella categoria dei lavori di manutenzione straordinaria e/o di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 22, comma 1, lett. a) e b) del Testo Unico Edilizia, per i quali serve la SCIA.

Merita di essere ricordato, però, che secondo una diversa opinione la canna fumaria costituisce ordinariamente un volume tecnico e, come tale, un'opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale (Tar Basilicata 15 settembre 2021, n. 589).

La giurisprudenza, inoltre, ha affermato più volte che l'inserimento della canna fumaria nel novero dei "volumi tecnici" incontra comunque il limite delle dimensioni di essa, con particolare riferimento alle proporzioni tra l'immobile e la canna stessa; di conseguenza per la stessa tesi il permesso di costruire diviene necessario quando la canna fumaria costituisca opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire (Tar Calabria 29 marzo 2021, n. 699; Tar Umbria 31 gennaio 2020, n. 41; Tar Campania, Salerno, 11 aprile 2019, n. 592; Tar Calabria, Catanzaro 6 marzo 2019, n. 499).

Sentenza
Scarica Tar Lazio 24 febbraio 2023 n. 3214
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