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Eliminazione barriere architettoniche: legittima l'installazione dell'ascensore anche se non rispetta tutte le prescrizioni.

Installazione ascensore, l'innovazione che elimina una barriera architettonica, salvo casi eccezionali, dev'essere accettata da tutti.
Avv. Alessandro Gallucci 

L'installazione di un ascensore, impianto notoriamente destinato a godere dell'edificio in modo migliore e soprattutto ad eliminare delle barriere architettoniche, deve rispettare determinate norme.

Se, però, ciò risulta impossibile, quell'innovazione, deliberata con le maggioranze semplificate introdotte dalla legge n. 13/89 (oggi riportate sia pur con qualche modifica nel nuovo art. 1120 c.c.), dev'essere considerata comunque valida.

Se la realizzazione di un ascensore toglie luce e aria al singolo condomino la delibera può essere annullata?

L'ha detto la Cassazione in una recente sentenza resa proprio sul tema dell'eliminazione delle barriere architettoniche e sulla non perfetta corrispondenza alla normativa riguardante tale aspetto.

Si legge nella pronuncia: " va considerato, infatti, che l'impossibilità di poter osservare, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'edificio (nella specie di epoca risalente), tutte le prescrizioni previste dalla normativa speciale in questione,non può costituire comunque circostanza tale da comportare la totale inapplicabilità delle disposizioni di favore, finalizzate ad agevolare l'accesso agli immobili dei soggetti versanti in condizioni di minorazione fisica,laddove,come nel caso di specie, l'intervento abbia comunque conseguito, come nella specie accertato dai giudici di merito, un risultato conforme alle finalità della legge,comportando una sensibile attenuazione delle condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell'abitazione, rispetto alla precedente situazione" (Cass. 26 luglio 2013 n. 18147).

In questo caso, però, a quanto si legge, era accaduto anche un altro fatto: secondo quanto dedotto in corso di causa dal ricorrente (proprio durante giudizio di Cassazione), il condomino disabile, quello in favore del quale era stata deliberata l'installazione dell'ascensore, era andato via dall'edificio.

La Cassazione ha ritenuto il fatto irrilevante rispetto alla causa.

" Va anzitutto osservato - si legge nella sentenza n. 18147 - che il dedotto allontanamento dall'alloggio della persona inabile, delle cui esigenze in particolare si sarebbe tenuto conto nel disporre l'innovazione, costituisce circostanza di fatto che,quand'anche allo stato fosse sussistente, non sarebbe idonea ad incidere sul thema decidendi, che resta fissato dagli elementi fattuali accertati ed esaminati in sede di merito,nè comunque a determinare una sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

A tal ultimo profilo persiste, invero, l'interesse del condominio alla installazione e mantenimento,nonostante il dissenso di alcuni condomini, dell'impianto di ascensore, le cui finalità,non limitabili a quelle sole della tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica,sono comunque individuabili nell'esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell'edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che,senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all'uso o al godimento degli altri condomini (v. Cass. n. 28920/11, 20902/10), facilita l'accesso delle persone a tali unità abitative (in particolare di quelle meno giovani o fisicamente dotate, ancorchè non invalide),nel contempo imponendo un sacrificio ai dissenzienti, la cui entità, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, è risultata contenuta entro limiti tollerabili
" (Cass. 26 luglio 2013 n. 18147).

Insomma l'innovazione che elimina una barriera architettonica, salvo casi eccezionali, dev'essere accettata da tutti.

Se l'installazione dell'ascensore rovina la visuale dell'appartamento, si rischia un risarcimento

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